Contratto Fieg/Fnsi. Le chiavi della svolta

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giornalisti grPubblichiamo punto per punto la sintesi preparata dalla Fnsi sullo stato delle trattative con la Fieg:

1. Indennità ex fissa

L’eliminazione del fondo ex fissa prevederebbe un regime transitorio in base al quale tutti coloro che hanno inoltrato domanda di liquidazione all’lnpgi alla data di sottoscrizione dell’accordo, percepiranno l’indennità rateizzata, indicativamente, in 12 annualità. La rateizzazione comporterà, comunque, un tasso di incremento del 2%. Ai giornalisti che al momento della sottoscrizione dell’accordo hanno maturato 15 anni di anzianità aziendale, verrà riconosciuta un’indennità calcolata sulla media retributiva degli ultimi 5 anni e nella misura massima di 6 mila euro, che sarà erogata al momento del pensionamento con una rateizzazione indicativamente di 15 anni, con un tasso di incremento del 2%. Ai giornalisti che al momento della sottoscrizione dell’accordo hanno maturato almeno 10 anni di anzianità aziendale verrà riconosciuta al momento del pensionamento una indennità variabile a seconda dell’anzianità da un massimo di 10mila a un minimo di 2mila euro. (Secondo i calcoli attuariali la predetta indennità potrebbe essere elevata a 12.500-2.500 euro qualora la misura massima dell’indennità di cui al punto precedente fosse ridotta da 65mila a 60mila euro). Agli stessi giornalisti e a tutti i neoassunti iscritti al fondo di pensione complementare, il contributo a carico delle aziende sarà incremento dello 0,25% mensile. la percentuale salirà allo 0,50% dal 1.1.2026, salvo diversi e possibili incrementi migliorativi nelle successive rinnovazioni contrattuali. L’accordo prevederebbe un prestito dell’lnpgi al Fondo che le aziende remunererebbero con una percentuale mensile (0,35%) calcolata sul monte retributivo complessivo della popolazione dipendente, allo scopo di poter assicurare la liquidazione delle prestazioni in attesa. La revisione dell’ex fissa dovrebbe prevedere anche la revisione dell’indennità di mancato preavviso. La Fieg ha chiesto di ridurre la prestazione di 2 mensilità per ogni qualifica. La Fnsi ha chiesto di allineare l’indennità per tutte le qualifiche a 9 mensilità. l’ipotesi di mediazione potrebbe essere quella di prevedere 8 mensilità per tutti.

2. Lavoro autonomo

L’accordo prevederebbe precisi limiti di utilizzazione del lavoro autonomo, nonché il diritto alla firma, la copertura previdenziale integrativa, l’assicurazione infortuni, la richiesta al Governo di portare i co.co.co. nella gestione principale dell’lnpgi. Sul piano remunerativo si riterrebbe “economicamente dipendente”, secondo quanto definito nella delibera di attuazione della legge sull’equo compenso, un reddito annuo minimo di 3mila euro. Su questo livello retributivo sarebbe individuato il numero di prestazioni minime per quotidiani, periodici, agenzie di stampa e testate giornalistiche on line. Per quanto riguarda i quotidiani la Fieg chiede di distinguere tra quotidiani nazionali e quotidiani locali. È stata proposta l’ipotesi di differenziare, invece, tra edizioni centrali ed edizioni locali. In questo caso occorre chiarire cosa si intenda per edizione centrale ed edizione locale. Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive, la formulazione proposta (“nelle ipotesi di produzione di contenuti informativi in misura superiore a quanto individuato nelle predette tabelle, nonché in relazione alla qualità della produzione commissionata, committente e collaboratore pattuiranno compensi aggiuntivi, anche tenuto conto dei parametri di cui alla precedente lettera ar) è ritenuta dalla Fnsi troppo generica. Il Governo pensa di introdurre un moltiplicatore con una soglia minima. La Fnsi ha chiesto che anche ai co.co.co. sia riconosciuta la copertura Casagit. la Fieg si è dichiarata contraria.

– La Fieg chiede che alla luce della nuova normativa sulle prestazioni coordinate e continuative siano rivisti, per un coordinamento, gli articoli 2 (collaboratori fissi) e 12 (corrispondenti).

3. Ammortizzatori sociali

L’accordo prevederebbe un intervento del Governo per finanziare un limitato sostegno ai prepensionamenti di cui alla legge 416/81 nonché un ulteriore intervento del Governo per il finanziamento parziale degli ammortizzatori sociali. A partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo l’aliquota contrattuale a sostegno degli ammortizzatori sociali a carico delle aziende dovrebbe essere incrementata dell’l% per un triennio. L’lnpgi procederà ad una razionalizzazione degli ammortizzatori sociali. La Frisi chiede che – nel momento in cui non dovesse essere più necessario l’aumento del contributo contrattuale a carico delle aziende dell’1%, la stessa percentuale sia devoluta a incremento delle retribuzioni. La Fieg, inizialmente favorevole, ha manifestato difficoltà.

4. Mercato del lavoro

L’accordo prevederebbe la presa d’atto della normativa di legge sulla acasualità dei contratti a termine per 36 mesi, fermi restando i limiti numerici di utilizzo già previsti dall’art.3 del contratto. Come nuova tipologia contrattuale si prevederebbe l’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante (36 mesi). Il trattamento economico sarebbe quello contrattuale del praticante per i mesi di praticantato, che successivamente sarebbe incrementato, fino a un massimo di 18 mesi, del 10%. AI termine dei 36 mesi si applicherebbe, per l’eventuale periodo residuo, il trattamento minimo del redattore ordinario con meno di 30 mesi di anzianità professionale fino alla maturazione del requisito. Per quanto riguarda i giornalisti disoccupati, si prevederebbe, come già concordato nel contratto 16.11.1995, la possibilità per le aziende di assunzione con applicazione del trattamento economico del RO -30 con contratto a tempo determinato o indeterminato. In entrambi i casi ci sarebbe una riduzione contributiva, maggiore se il contratto è a tempo indeterminato. Complessivamente la riduzione contributiva, come quella retributiva, coprirebbe un arco di 36 mesi. Per quanto riguarda i giornalisti inoccupati (coloro che non sono mai stati iscritti alla gestione principale dell’lnpgi) nonché i giornalisti che abbiano in corso un contratto di co.co.co., si prevederebbe per facilitarne l’assunzione, sempre per la durata di 36 mesi, una retribuzione di ingresso inferiore a quella del RO -30. Anche in questo caso, le agevolazioni contributive sarebbero maggiori nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alla scadenza del 31.12.2015 le parti verificheranno l’andamento del mercato del lavoro e l’efficacia delle misure adottate. La norma è da collegare alle previsioni del DPCM sulla destinazione delle risorse all’editoria previste dalla legge di stabilità, che sarebbero orientate a verifiche periodiche fino al blocco degli incentivi in caso di scarsa utilizzazione da parte delle aziende.

La Fnsi propone che le agevolazioni retributive siano previste per 24 mesi e non per 36.

Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante la Fnsi chiede un maggiore incremento del trattamento minimo, sia pure graduale, nel periodo dei 18 mesi di apprendistato, dopo il praticantato.

Inoltre, la Fnsi chiede che per quanto riguarda inoccupati e co.co.co., al termine del periodo di applicazione della norma sia riconosciuto il trattamento economico del RO +30 e non di quello del RO -30 come chiede la Fieg.

Fonte: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14862

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