Un consulente iscritto a un ordine professionale protetto non paga necessariamente l’Irap. Anche nel caso dei consulenti a fare da ago della bilancia sulla discussa Irap, ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 21989 del 16 ottobre 2009, è il requisito dell’autonoma organizzazione, al di là dell’iscrizione “a un ordine professionale protetto”.
“In tema di Irap – ribadisce la sezione tributaria – l’iscrizione ad un ordine professionale protetto non comporta l’esenzione dalla imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 137 del 1998 e dal Dlgs n. 446 del 1997, che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo. Il valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve, infatti, derivare dal supporto fornito alle attività del professionista dalla presenza della struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funzionale all’attività del titolare”.
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