CONSIGLIO DI STATO: I CORECOM SONO «INDIPENDENTI RISPETTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA»

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Con la sentenza del Consiglio di Stato del 28 dicembre scorso si è conclusa la vicenda che ha tenuto sospeso il Comitato Regionale per le Comunicazioni campano per quasi un anno. Il contenzioso nacque con la destituzione del vecchio Corecom, decisa dal Consiglio regionale attraverso la legge n. 7/2010 che ne prevede la scadenza anticipata, non più dopo cinque anni dall’elezione – e, quindi, in questo caso, sino al 26 novembre 2013 – ma alla scadenza della legislatura. In applicazione a tale disposizione fu avviato il procedimento di sostituzione dei membri del Corecom ma i componenti “uscenti” (Giovanni Festa, Marino Cerrato, Brunella Cimadomo, Francesco Eriberto D’Ippolito, Pietro Funaro, Vincenzo Leonardo Todaro) fecero ricorso al Tar.
Con sentenza n. 1804/2011 il TAR Campania annullò gli atti impugnati, affermando che le «previsioni della legge n. 7/10 potevano valere solo per il futuro, quindi a decorrere dalla nona e corrente legislatura, in ossequio al principio generale di irretroattività della legge». Per il Consiglio regionale della Campania, invece, l’obbiettivo della legge era proprio quello di ripristinare l’originaria formulazione del 2002 che prevedeva la durata in carica del Corecom per l’intera legislatura, e non per cinque anni dalla loro elezione.
Con la sentenza n. 06931 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar. I giudici osservano, in primo luogo, «che si deve tenere sempre conto del principio generale di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi». Inoltre, mettono in evidenza che la cornice legislativa istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni lega funzionalmente i comitati regionali all’Autorità per assicurare governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni sul territorio. Per questi motivi i Corecom devono essere considerati «del tutto indipendenti rispetto agli organi di direzione politica». Ciò «esclude che i suoi componenti possono essere paragonati a figure apicali delle strutture amministrative regionali – ad esempio i direttori generali delle AA.SS.LL. – i quali rispondono direttamente ed esclusivamente all’assessore competente».

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