L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con la raccomandazione n. 1950 del 25 gennaio ha riconosciuto ai giornalisti il diritto a non rilevare le proprie fonti. Tale diritto deve essere fatto valere anche dinanzi agli organi di polizia e all’autorità giudiziaria. Se le fonti sono acquisite in modo illegale, “polizia e autorità giudiziaria devono svolgere indagini interne piuttosto che chiedere al giornalista di svelare le proprie fonti”.
I providers e le compagnie di telecomunicazioni, poi, non devono essere costrette a fornire informazioni che consentano di identificare la fonte del giornalista. Solo in casi eccezionali e solo se le autorità pubbliche dimostrano l’esistenza di un interesse vitale superiore può essere ordinato al giornalista di indicare le fonti. Questo perché il giornalista ha un vero e proprio privilegio professionale che non spetta, invece, a individui non giornalisti, che hanno un sito internet o un blog.
Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato la cooperativa giornalistica soprattutto sotto il profilo della sua organizzazione:…
“Andrei a cena pure con Totò Riina”, ha detto Sigfrido Ranucci a chi gli rimproverava…
L’estate sta finendo, è tempo di tornare a scuola ed è già polemica per l’ennesimo…
Per anni la trascrizione automatica è stata una funzione utile ma imperfetta. Si registrava una…
L’unica certezza, sempre che si possa definire tale, è che Sigfrido Ranucci non sarà più…
La pubblicità online di giochi e scommesse sta diventando un terreno sempre più difficile da…