L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con la raccomandazione n. 1950 del 25 gennaio ha riconosciuto ai giornalisti il diritto a non rilevare le proprie fonti. Tale diritto deve essere fatto valere anche dinanzi agli organi di polizia e all’autorità giudiziaria. Se le fonti sono acquisite in modo illegale, “polizia e autorità giudiziaria devono svolgere indagini interne piuttosto che chiedere al giornalista di svelare le proprie fonti”.
I providers e le compagnie di telecomunicazioni, poi, non devono essere costrette a fornire informazioni che consentano di identificare la fonte del giornalista. Solo in casi eccezionali e solo se le autorità pubbliche dimostrano l’esistenza di un interesse vitale superiore può essere ordinato al giornalista di indicare le fonti. Questo perché il giornalista ha un vero e proprio privilegio professionale che non spetta, invece, a individui non giornalisti, che hanno un sito internet o un blog.
Dal 30 ottobre Meta introdurrà nuove condizioni contrattuali che potrebbero consentirle di utilizzare anche gli…
Leggere un giornale online senza pagare, ma accettando di condividere i propri dati personali per…
Il caso del Fondo Casella arriva in Parlamento. A portarcelo una delegazione di senatori dell’opposizione,…
L’informazione deve essere impermeabile a ogni interferenza se vuole continuare a conservare, insieme alla credibilità,…
L’editoria sta attraversando una trasformazione che riguarda non soltanto il modo di produrre e distribuire…
Un tavolo permanente di crisi sull’editoria e per l’intera filiera di distribuzione e vendita della…