L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con la raccomandazione n. 1950 del 25 gennaio ha riconosciuto ai giornalisti il diritto a non rilevare le proprie fonti. Tale diritto deve essere fatto valere anche dinanzi agli organi di polizia e all’autorità giudiziaria. Se le fonti sono acquisite in modo illegale, “polizia e autorità giudiziaria devono svolgere indagini interne piuttosto che chiedere al giornalista di svelare le proprie fonti”.
I providers e le compagnie di telecomunicazioni, poi, non devono essere costrette a fornire informazioni che consentano di identificare la fonte del giornalista. Solo in casi eccezionali e solo se le autorità pubbliche dimostrano l’esistenza di un interesse vitale superiore può essere ordinato al giornalista di indicare le fonti. Questo perché il giornalista ha un vero e proprio privilegio professionale che non spetta, invece, a individui non giornalisti, che hanno un sito internet o un blog.
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