COLLEGATO ALL’ENERGIA. SPUNTA UN EMENDAMENTO ALL’ART. 13 RIGUARDO LE TARIFFE POSTALI EDITORIA

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530

3.500

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

        «Art. 13. – (Iniziative a favore dei consumatori e
dell'emittenza locale) –
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella
disponibilità del fondo di cui all'articolo 148 della predetta legge n. 388 del
2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, al
netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate.:ad
incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.

        2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40
milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della
spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui
all'articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.

 

 

 

13.500/10



VITA
,

LUSI

All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere i
seguenti:

        «3. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma
1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore,
relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a
decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a
quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
regolamento stesso.

        4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 85 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre
2008, n. 203.

        5. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        6. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali,
e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di
prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data
13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società
Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge
27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere
in analoga materia più favorevole al prenditore.

        7. Per le imprese editoriali quotate in borsa le tariffe
agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro
dello sviluppo economico, tenendo almeno conto delle variazioni dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la
seguente:
«(Iniziative a favore dei consumatori, dell'emittenza locale e
dell'editoria)».

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