Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007

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CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA NUOVA NORMATIVA, RIGUARDANTE I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI E DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

La normativa sull’editoria ha subito, a partire dalla legge finanziaria 2006, consistenti variazioni che incidono sui procedimenti di concessione dei. contributi sia in ordine ai criteri di calcolo che alle fasi del procedimento.

In particolare, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle seguenti norme;

legge-23 dicembre 2005, n, 266 (legge finanziaria 2006)., art. 1, commi dal 454 al 465 e 547; decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 20; decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, commi dal 117 al 131 e 135; legge 23 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 717 e dal 1245 al 1249.

Si ritiene opportuno chiarire, con la presente circolare, l’applicazione delle norme innovative anche alla luce delle richieste e delle osservazioni espresse dalle Associazioni di categoria e dalle imprese stesse.

Dìsposizioni comuni in materia di provvidenze in favore di imprese editrici di giornali,radiofoniche e televisive.

Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006); decreto legge 3 ottobre 2006, «. 263, convenga con legge 24 novembre 2006 n. 286.
Art. 1, comma 461 legge n. 266/2005 – Art. 2, comma 128 decreto legge n. 262/2006

Decadenza. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, ai sensi dell’arti, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le imprese richiedenti decadono dal diritto alla percezione dei contributi di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta stessa. Pertanto, la mancata presentazione della documentazione entro il termine suddetto comporta la decadenza ope legis, senza necessità che le imprese ne ricevano comunicazione.

Tale disposizione è stata integrata dal comma 12S dell’art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel quale si specifica che il termine di decadenza si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

Art. 1, comma 547, legge n. 266/2005. Tasso programmato d’inflazione.

A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006 i costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’artìcolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi. Pertanto i costi ammissibili relativi all’anno 2006 non possono aumentare rispetto a quelli del 2005 in misura superiore al tasso di inflazione programmato per l’anno 2006, pari al 1,7%.

Ai fini di cui sopra, le imprese richiedenti i contributi su indicati sono tenute a presentare anche il bilancio ed il prospetto dei costi di testata, certificati ove così previsto dalla legge, relativi all’anno precedente a quello della richiesta dei contributi, qualora tale documentazione non sia già in possesso dell’ufficio.

Art. 2 comma 127 lettera b) della legge 24 novembre 2006, n 286 di conversione del decreto-legge, n. 262/2006 (art. 24),

In ottemperanza a tale disposizione in materia – tra l’altro – di riordino delle procedure di controllo in tema di contributi da effettuarsi anche attraverso il ricorso ad altre amministrazioni dello Stato, dal 1 marzo 2007 è in vigore il protocollo di intesa tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la Guardia di Finanza.

Legge 23 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007)
Art, 1, comma 1246 Modalità dì pagamento.

Il comma 1246 dell’art 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 296, prevede che, ove lo stanziamento annuale non sia sufficiente al pagamento dei contributi riconosciuti agli aventi diritto, si procede all’erogazione mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli stessi. In tal caso le quote restanti saranno erogate successivamente.

Disposizioni m materia di provvidenze in favore di imprese editrici di giornali. Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286

Art. 1, comma 119. Indicazioni obbligatorie.

Con riferimento a quanto previsto dall’alt. 1, comma 119, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, l’indicazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250, da pubblicarsi insieme alle altre .indicazioniobbligatorie, deve essere apposta sul giornale per almeno un anno dalla riscossione dell’ultimo contributo.

Art, 2, comma 126. Tiratura ammissibile.

Per le imprese richiedenti i contributi di cui all’3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, adecorrere dai contributi relativi all’anno 2006, ai sensi dell’articolo 2, comma 126 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, sono corrisposti annualmente euro 0,20 per copia stampata fino a 30,000 copie di tiratura per numero pubblicato.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)

Soci cooperative giornalistiche. Ai fini dell’accesso ai contributi previsti dal comma 2-quater dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n, 250, le cooperative editrici di periodici possono essere costituite, oltre che da giornalisti professionisti o pubblicisti, anche da grafici editoriali. I quali, ai fini di cui att’art 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n, 266, .devono ritenersi equiparati ai poligrafici previsti per le cooperative editrici di giornali quotidiani. Prospetto dei costi di testata.A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante analiticamente i costi afferenti esclusivamente alla testata per la quale sono richiesti i contributi deve essere redatta secondo il prospetto predisposto annualmente dagli Uffci. Tale prospetto sarà pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Disposizioni in materia di provvidenze in favore dì imprese radiofortiche e televisive.

Legge 23 dicembre 2005., n. 266 (legge finanziaria 2006)
Art. 1, comma 547. Tasso programmato d’inflazione.

Per le emittenti radiofoniche e televisive, organi di partito politico, il calcolo dei costì ammissibili (con riferimento ai bilanci di testata certificati) sarà effettuato secondo le indicazioni sui prospetti dei costi di testata. Per quanto riguarda i rimborsi delle spese per l’abbonamento ai servizi dì agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale e per i canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, i costi ammissibili saranno riferiti ad ogni singolo abbonamento richiesto per l’anno precedente.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con legge 24 novembre 2006, n. 286
Art. 2, commi 120 e 121. Percentuale dei rimborsi alle agenzie.

A partire dai contributi riferiti all’anno 2006, richiesti entro il 31 marzo p. v., la percentuale del rimborso sarà pari al 60%, secondo quanto stabilito dall’ari 2, commi 120 e 121 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (collegato alla finanziaria 2007).

Ari. 2, comma 123

Rimborsa agli abbonamenti per i servizi satellitari. Per quel che riguarda le spese satellitari, l’art 2, comma 123 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (collegato alla finanziaria 2007), dispone quanto segue: a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi’’.

Legge 23 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007)
Art. 1, comma 717.

Emittenti di minoranze linguistiche. Il comma 717 estende i contributi di cui all’art 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venera. Giulia e Trentino Alto Adige. Le imprese possono beneficiare di tali contributi a condizione che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e siano in possesso dei seguenti requisiti previsti dal suddetto art 3 :

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) abbiano acquisito, nell’anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30% dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo;

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio diriscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB.

Tali contributi sono concessi nei limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e sono determinati nella misura di un contributo fisso annuo di importo pari al 30% della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi inclusi gli ammortamenti e, comunque, non superiore a euro 1.032.913,80.

An. 1, comma 1246

Per le imprese radiofoniche organo di partito politico, comma 1247 stabilisce che i contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste dì movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.

Pertanto, la norma consente l’accesso alle sole emittenti radiofoniche alle condizioni sopraindicate ed alle emittenti radiofoniche private che abbiano avuto il riconoscimento previsto dalla legge n. 230 del 1990. Il comma 1247 disciplina in via transitoria l’accesso ai contributi per i soggetti che già ne beneficiano: “Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n, 112 che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250» continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contribuii stessi, fino allaridefinizione dei requisiti, di accesso. A decorrere dall’anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15% dell’ammontare globale dei contributi stanziati, alleemittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Sì fa riserva di procedere qualora necessario, ad ulteriori successive, precisazioni.

Roma, 7 marzo 2007

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