Riteniamo utile informare tempestivamente circa le scadenze relative agli adempimenti connessi al credito d’imposta sugli investimenti incrementali previsti dall’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e più volte modificati nel corso del 2020. Ricordiamo, infatti, che per il 2020, il 2021 e il 2022 il credito d’imposta non viene più calcolato sulla pubblicità incrementale, ma sul valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio. Ricordiamo, ancora, che il credito d’imposta è astrattamente pari al 50 per cento degli investimenti ammissibili effettuati nel corso dei singoli esercizi.
Per il 2021 sono ammesse le imprese che già hanno presentato la domanda di prenotazione e che sono state inserite nell’elenco che alleghiamo.
Ricordiamo, ancora, che attesa l’insufficienza delle risorse stanziate rispetto al fabbisogno la somma teoricamente fruibile, quindi in presenza di un incremento effettivo non inferiore a quello indicato in sede di prenotazione, è pari al 4,8 per cento per gli investimenti effettuati nel 2021 sulle radio e televisioni locali ed al 12 per cento per gli investimenti effettuati nel 2021 sui giornali quotidiani e periodici, cartacei o online.
Entro il prossimo 10 febbraio 2022 le imprese ammesse devono trasmettere il modello che alleghiamo indicando gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021. Il modello va inviato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione, chiaramente, va trasmessa dagli inserzionisti pubblicitari e non dalle imprese editrici o dalle emittenti radiotelevisive.
Per quanto concerne, invece, gli investimenti incrementali programmati per il 2022, le imprese richiedenti devono presentare la comunicazione tra il primo marzo ed il 31 marzo 2022, mentre la comunicazione per la fruizione andrà trasmessa tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2023.
Il modello per la prenotazione e la fruizione del credito d’imposta è il medesimo.
Segnaliamo, inoltre, che il comma 762 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 assoggettando l’agevolazione al regime “de minimis”.
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