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Circolare n. 48 del 20/11/2025 – Requisiti dell’edizione digitale di una testata ai fini dei contributi all’editoria

Negli ultimi mesi sono pervenuti numerosi quesiti in merito ai requisiti richiesti per l’edizione digitale della testata ai fini dell’accesso ai contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Alla luce delle più recenti FAQ del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, riepiloghiamo di seguito i principali adempimenti.

Presupposto: obbligo di edizione digitale

L’edizione digitale è richiesta sia per le testate che escono in versione cartacea e digitale, sia per quelle edite esclusivamente in formato digitale. L’edizione cartacea non è più sufficiente senza una parallela edizione web strutturata secondo i requisiti di legge.

Ai sensi dell’ art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, l’edizione digitale è la testata:

  • arricchita da elementi multimediali (video, audio, fotogallery, infografiche);
  • supportata da funzionalità che consentano una lettura dinamica;
  • fruibile tramite portali o applicazioni collegate alla testata;
  • dotata di un sistema che permetta i commenti del pubblico;
  • dotata di funzionalità per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.

È necessario che esista un collegamento stabile e funzionale tra la testata giornalistica e il sito internet.

In relazione all’accessibilità del sito, il sito web deve garantire la fruizione dei contenuti alle persone con disabilità. Sono conformi gli standard WAI–W3C (WCAG), ma possono essere adottate soluzioni alternative equivalenti.

Il Dipartimento richiede, inoltre:

  • la presenza della dichiarazione di accessibilità;
  • l’indicazione dell’URL dedicato alla dichiarazione.

Per quanto  riguarda il requisito dell’informazione autoprodotta  di cui all’art. 7, commi 2 e 3 la testata deve pubblicare:

  • almeno il 50% dei contenuti informativi autoprodotti dalla redazione interna;
  • contenuti informativi che rappresentino almeno il 50% dei contenuti complessivi del sito.

Sono considerati autoprodotti i contenuti realizzati dalla struttura organizzativa interna.
Non sono considerati autoprodotti i contenuti realizzati da service editoriali esterni, anche se in esclusiva.

Invece, per quanto riguarda i requisiti minimi di pubblicazione dei contenuti, va fatta una distinzione tra quotidiani e periodici.

Quotidiani

  • almeno 20 articoli o contenuti multimediali originali al giorno;
  • aggiornamento almeno tre volte al giorno (dove l’aggiornamento può consistere nella pubblicazione di nuovi articoli o contenuti.

Periodici

Dal momento che il Dipartimento ha chiarito che l’espressione “minimo giornaliero” prevista dalla legge si riferisce alla singola uscita in ragione della periodicità della testata, ne deriva che occorre pubblicare almeno 20 articoli o contenuti multimediali originali per ciascuna uscita periodica (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.).

Sono poi previsti alcuni requisiti per le testate esclusivamente digitali.

In primis, le testate esclusivamente digitali devono rendere fruibili i contenuti in tutto o in parte a pagamento, dotandosi di:

  • sistemi per la gestione degli abbonamenti o contenuti digitali;
  • integrazione con sistemi di pagamento digitale;
  • sistema di gestione degli spazi pubblicitari digitali.

Quindi, le testate cartacee con l’edizione digitale possono rendere gratuita l’edizione digitale.

Il secondo requisito riguarda gli utenti unici che devono essere pari a almeno 40.000 utenti unici al mese. In particolare, per i quotidiani si considera la base dei dati giornalieri mentre per i periodici quella settimanale. il dato deve essere trasformato nella media mensile dividendo per 12 mesi.

I dati devono essere certificati attraverso uno strumento come Google Analytics o sistemi equivalenti.

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