Circolare n. 48 del 04/12/2020 – Legge di stabilità e misure in materia di editoria

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La legge di stabilità per l’anno 2021, attualmente in discussione in prima lettura presso la Camera dei deputati, prevede all’articolo 101 alcune misure in materia di editoria.

Ricordiamo che trattandosi di un disegno di legge le norme contenute non hanno alcuna efficacia, in quanto l’entrata in vigore è subordinata all’eventuale approvazione del testo al termine del percorso parlamentare. Ma, al contempo, la legge di stabilità è la cosiddetta legge di bilancio e quindi occorre presupporre l’approvazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, al fine di evitare il cosiddetto esercizio provvisorio. Chiaramente le norme così previste possono essere modificate nel corso dell’iter parlamentare.

Riteniamo utile, comunque, anticipare il contenuto delle norme in modo da anticipare le probabili modifiche di alcune misure a sostegno dell’editoria.

In relazione al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari il primo comma proroga al 2022 il sistema di calcolo del contributo che non basa più sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati, ma sul valore assoluto degli stessi sia per l’esercizio 2020 che per l’esercizio 2021. Lo stanziamento per questa misura è pari a 50 mni di euro. La percentuale di sostegno è pari al 50 per cento. Ricordiamo che per il 2020 in sede di prenotazione delle risorse è emerso uno scostamento tra fabbisogno e stanziamento che ha portato una riduzione del contributo al 14,8 per cento di quello spettante secondo la norma.

Il secondo comma dell’articolo ha prorogato al 2022 il credito d’imposta riconosciuto dai commi 806 e 809 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a favore delle edicole e della rete di distribuzione. Il credito d’imposta che va ripartito tra i soggetti aventi diritto sulla base di una serie di parametri basati sulle spese sostenute non può superare i 2.000 euro per soggetto richiedente.

Analogamente, è stato prorogato fino al 2022 il credito d’imposta per i servizi digitali di cui previsto dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui stanziamento è stato incrementato a 10 mni di euro per ciascun esercizio.

Il disegno di legge prevede, inoltre, l’estensione anche agli abbonamenti ai periodici dell’applicazione del bonus cultura a favore dei diciottenni.

Il quinto comma dell’articolo 101 ha introdotto un contributo aggiuntivo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici, pari a 100 euro, da utilizzare sotto forma di sconto concesso dall’impresa editrice, a favore delle famiglie con un Isee inferiore a 20.000 che beneficiano del voucher per l’acquisizione di servizi di connessione alla rete Internet. Per usufruire di questo beneficio, gli abbonamenti devono essere acquistati on line o presso le edicole.

Infine, l’articolo 102 destina 110 milioni di euro annui derivanti dal Canone Rai al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, quale quota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 cui affluiscono anche le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

Chiaramente entreremo nel dettaglio delle singole misure una volta approvato il disegno di legge.

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