Circolare n. 48 del 02/12/2013 – Legge di stabilità 2014. Disposizioni per il comparto editoriale

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Attualmente è in discussione alla Camera dei deputati il disegno di legge stabilità 2014 approvato qualche giorno fa dal Senato.
L’editoria è interessata da tre disposizioni. Anzitutto il comma 167 dell’articolo 1 istituisce un Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria di 120 mni di euro per il triennio 2014-2016 (di cui 50 mni di euro destinati al 2014, 40 mni di euro al 2015 e 30 mni di euro al 2016). Le risorse dovrebbero rientrare nel regime del de minimis (ossia con il limite massimo di 200.000 euro di contributo in un triennio, calcolato considerando tutti i tipi di contributo soggetti allo stesso regime contributivo). Il fondo sarà destinato a sostenere gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Si tratta di una norma che chiede un regolamento di attuazione che dovrebbe essere approvato entro il 31 marzo di ogni anno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ascoltate le associazioni di categoria più rappresentative.
Il comma 211 del medesimo articolo 1 del disegno di legge proroga il termine per l’informatizzazione della rete di vendita al 31 dicembre 2014 (ricordiamo che la norma tuttora in vigore prevede l’obbligo di tracciare le copie in formato elettroniche dal 1 gennaio 2013, ragione per cui la norma di proroga va a sanare una situazione di anomalia legislativa) e differisce al 2014 l’esercizio per il quale sarà possibile accedere al credito d’imposta per gli investimenti strumentali all’informatizzazione della rete di vendita (per il quale è prevista una dotazione di 10 mni di euro e, comunque, sarà necessario un regolamento di attuazione).
Infine, il comma 213 dell’articolo 1 del disegno di legge proroga al 31 dicembre 2016 la disciplina introdotta dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d’arma e combattentistiche. In altri termini, a questo tipo di imprese si continua ad applicare il trattamento agevolato previsto per le spedizioni postali.
Si tratta di norme previste in un disegno di legge ed oggetto di modifiche nel corso dell’iter parlamentare*. Una volta approvata definitivamente la legge provvederemo ad informarVi sulle eventuali novità e forniremo i dovuti approfondimenti sui vari temi.

*Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di giovedì 5 dicembre 2013

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