Circolare n. 42 del 17/09/2026 – Contributi all’editoria e praticanti giornalisti

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Affrontiamo con questa circolare la posizione del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nei confronti del giornalisti praticanti in relazione alle domande di contributo all’editoria di cui al  decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Ricordiamo che il Dipartimento ha sempre avuto un atteggiamento molto restrittivo nei confronti dei giornalisti praticanti. Infatti, in una vecchia faq relativa agli assetti delle cooperative giornalistiche aveva ritenuto che i praticanti non potessero essere qualificati come giornalisti ai fini delle maggioranze e del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e del numero minimo dei dipendenti previsti dal successivo articolo 5.

Inoltre, escludeva il costo dei giornalisti praticanti da quelli rimborsabili nell’ipotesi in cui il praticante stesso non fosse iscritto all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista.

Con una recente faq, Il Dipartimento ha adeguato il suo orientamento, limitatamente ai costi, ammettendo al rimborsodal 2025, i costi sostenuti per la remunerazione dei praticanti giornalisti.

Il chiarimento riguarda, quindi, esclusivamente l’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 che individua i costi ammissibili ai fini del calcolo del contributo diretto.

Il Dipartimento ha precisato che, a suo avviso, la qualifica di praticante giornalista non è equiparabile a quella di giornalista professionista. Quest’ultima si consegue, infatti, sempre a parere del Dipartimento, soltanto a seguito del superamento dell’esame di Stato di idoneità professionale, mentre il praticantato costituisce una fase formativa propedeutica all’accesso alla professione.

Ne consegue che, come detto, per il Dipartimento, i praticanti non possono essere computati tra i giornalisti rilevanti ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 70 del 2017, né ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornalisti richiesto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del medesimo decreto.

Diversa è, invece, la valutazione relativa al costo sostenuto dall’impresa editrice. In considerazione dell’attività concretamente svolta dai praticanti nell’ambito della redazione, il Dipartimento ritiene che la loro remunerazione possa essere ammessa ai fini del calcolo del contributo quale componente del costo del lavoro direttamente connessa all’attività editoriale.

Chiaramente, il praticante deve essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione deve essere effettuata in maniera conforme a quanto previsto dall’articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e alla disciplina ordinistica vigente.

A decorrere dall’annualità di contributo 2025, quindi, l’impresa che intenda richiedere il rimborso di tali costi dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attestare la sussistenza delle condizioni indicate.

Con la medesima dichiarazione, l’impresa dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dipartimento l’esito dell’esame di idoneità professionale oppure l’eventuale cancellazione del lavoratore dal registro dei praticanti, nei termini previsti dalla normativa di settore.

Il chiarimento consente, pertanto, di includere nel calcolo del contributo il costo dei praticanti giornalisti, fermo restando che gli stessi non assumono rilievo ai fini del raggiungimento dei requisiti occupazionali richiesti per l’accesso al beneficio.

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