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Circolare n. 42 del 04/09/2020 – Credito d’imposta per la pubblicità: apertura termini per la presentazione della domanda

A partire dal 1 settembre 2020 e fino al 30 settembre 2020 è aperto il termine per presentare le domande per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari previsto dall’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, come successivamente modificata.

Ricordiamo che la domanda è necessaria per prenotare le risorse e, quindi, è relativa agli investimenti già effettuati entro la data di presentazione della domanda stessa e a quelli che si prevede di effettuare entro il 31 dicembre 2020.

Ricordiamo, anche, che il credito d’imposta è soggetto al regime del de minimis ed è relativo agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 su giornali quotidiani e periodici, anche digitali, e sulle emittenti radio televisive. Per entrambe le tipologie è necessario essere iscritti al Roc tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il credito d’imposta, solo per il 2020, è pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, ferma rimanendo la necessità di verificare il rapporto tra fabbisogno effettivo e stanziamento.

La richiesta deve essere effettuata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate attraverso il modello che proponiamo in allegato. Segnaliamo che alla data odierna non è stato modificato il modello che prevede, comunque, l’indicazione degli investimenti effettuati nell’anno precedente, nonostante gli stessi, per il solo 2020 non sono più rilevanti ai fini della determinazione del contributo concedibile.

Modello comunicazione credito d’imposta pubblicità

Successivamente, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2020, dovrà essere trasmessa la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati nella quale dovranno essere attestati gli investimenti effettivamente effettuati nel corso del 2020.

Il Dipartimento informazione ed editoria provvederà a stilare un elenco delle imprese ammesse attraverso il quale indicherà il credito fruibile sulla base dell’effettiva stima del fabbisogno effettivo.

Restano validi gli effetti della domanda presentata sempre per l’anno 2020 tra il 1 marzo ed il 31 marzo; le imprese potranno, comunque, presentare una nuova domanda (che avrebbe, quindi, natura rettificativa) nell’ipotesi in cui a seguito delle novità normative introdotte modifichino il piano di investimenti previsto.

Ricordiamo, infine, che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alle nostre precedenti circolari n. 11/2020, 17/2020, 23/2020, 35/2020.

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