Circolare n. 41 del 09/09/2024 – Contributo AgCom dovuto dai prestatori di servizi intermediari

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Con la delibera n. 270/24/CONS dello scorso 10 luglio 2024, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo agli oneri di funzionamento per l’esercizio dei compiti derivanti dalla designazione dell’AgCom quale coordinatore dei servizi digitali. I soggetti interessati sono i prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti all’art. 3, lett. g), i) e j) del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.10.2022.

I suddetti soggetti contribuiscono alle spese di funzionamento dell’Autorità versando un contributo pari allo 0,135 per mille dei propri ricavi derivanti dalla fornitura di servizi intermediari così come risultanti dal bilancio riferito all’esercizio finanziario 2022 (ovvero all’esercizio oggetto dell’ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera).

La percentuale stabilita, quindi, va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del conto economico.

Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, il contributo va calcolato sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2022 ((ovvero all’esercizio oggetto dell’ultimo bilancio approvato alla data di adozione della presente delibera).

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta delibera, le imprese operanti nel settore dei servizi intermediari dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo. Tale dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it  (la dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto).

Una volta trasmesso telematicamente il modello telematico, il contribuente visualizzerà sul portale l’importo del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2024 (e l’Identificativo Univoco di Versamento – IUV) che dovrà essere versato sempre entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera attraverso il sistema PagoPA oppure, ove non disponibile, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per l’anno 2024, il contributo non è dovuto per:

  1. le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali, (tali soggetti devono comunque trasmettere il modello allegando la specifica documentazione);
  2. le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000,00 euro ((tali soggetti devono comunque trasmettere il modello);
  3. le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2023 (tali soggetti non devono trasmettere alcuna comunicazione).

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla suddetta delibera.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

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