Egregio Editore,
con la presente Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2497 bis del cod. civ., gli eventuali rapporti di direzione e coordinamento con altre società vanno comunicati all’apposita sezione del Registro delle Imprese.
Inoltre, la società deve indicare la propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza.
Si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalle società o dagli enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che, comunque, la controllano ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. (art. 2947 sexies cod. civ.).
La fattispecie potrebbe concretizzarsi nell’ipotesi di società editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuto da cooperative, fondazioni o enti morali. Nell’ipotesi di specie, laddove individuata un attività di direzione e coordinamento ricordiamo l’obbligo di iscrivere anche la società che esercita detta attività al Registro degli Operatori di Comunicazione.
Per tale ragione, Vi preghiamo di fornirci, tempestivamente, tale informazione.
Restando a disposizione cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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