Circolare n. 39 del 12/11/2008 – Chiarimenti dell’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicità televisiva

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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 211/08/CSP, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.257 del 3 novembre 2008, è intervenuta per chiarire alcuni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva.

Le nuove disposizioni saranno adottate dall’Autorità ai fini dell’esercizio delle funzioni di monitoraggio della programmazione televisiva e di vigilanza a partire dal 1 gennaio 2009, data in cui le stesse entreranno in vigore.

La Comunicazione interpretativa definisce in maniera inequivocabile:
1) l’autopromozione;
2) i programmi composti di parti autonome di cui all’articolo 37, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione;
3) l’interruzione di opere audiovisive e lungometraggi cinematografici di cui all’articolo 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione;
4) le inserzioni pubblicitarie nei programmi sportivi di cui all’articolo 4, comma 5, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite;
5) le sovrimpressioni animate.

Nel seguito, i vari aspetti oggetto di interpretazione.
1. Il termine “autopromozione” così come definito dall’Allegato A della Delibera 538/01/CSP viene interpretato come segue: “Sono ricondotti nella nozione di “autopromozione”, e nella relativa disciplina, gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle varie piattaforme, o ai prodotti collaterali da essi direttamente derivati, riconducibili alla responsabilità editoriale di un’emittente o di un fornitore di contenuti, indipendentemente dal canale in cui i messaggi pubblicitari sono mandati in onda”.

L’interpretazione che ha voluto dare l’Autorità è particolarmente rilevante poiché evidenzia il concetto di responsabilità editoriale di un’emittente o di un fornitore di contenuti. Tuttavia, bisogna ricordare che fermi restando i limiti di affollamento previsti dalla normativa vigente, le autopromozioni(così come le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000 n. 150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse) non sono computati nei limiti di affollamento. Vale per queste la disciplina contenuta nell’art. 1 dell’Allegato A alla delibera n. 162/07/CSP.

2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. In questo caso l’Autorità ha voluto chiarire in maniera inequivocabile il concetto di “parti autonome”.

La Comunicazione interpretativa stabilisce che si considerano «composti di parti autonome» i programmi strutturalmente composti da parti che il telespettatore può identificare come sottoinsiemi distinti e completi rispetto all’insieme del programma. Inoltre, sono considerate «autonome» esclusivamente le parti del programma che il telespettatore può identificare come sottoinsiemi distinti e completi rispetto all’insieme del programma, e il cui contenuto comunicativo può essere apprezzato in modo compiuto, a prescindere dalla visione delle parti che le hanno precedute e di quelle che le seguiranno, purché di durata congrua rispetto alla complessiva durata e alla natura del programma. Infine, per favorire la percezione da parte del telespettatore della discontinuità tra una parte e l’altra del programma, le emittenti dovranno adottare elementi identificativi sonori, visivi o grafici quali sigle, “stacchetti”, avvisi da parte del conduttore o altri mezzi idonei allo scopo.

3. Ai fini della disciplina delle interruzioni pubblicitarie riguardo la trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, secondo le modalità praticate, di norma, nel circuito cinematografico, le inserzioni pubblicitarie possono essere trasmesse in parti programmate in modo indipendente. In questo caso l’Autorità precisa che gli inserti pubblicitari nell’intervallo tra le parti non verranno considerati ai fini del calcolo del numero di interruzioni, così come stabilito dall’articolo 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione.

Pertanto, in caso di programmazione per parti separate e indipendenti, (es. : Fiction a puntate) la durata programmata utile alla determinazione del numero di interruzioni consentite deve essere calcolata separatamente per ciascuna parte programmata in modo indipendente, escludendosi da tale computo la durata dell’intervallo e di quanto – pubblicità, eventuali programmi – in esso contenuto. Di conseguenza, il numero delle interruzioni consentite sarà calcolato separatamente per ciascuna parte programmata in modo indipendente.

4. Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, ove l’inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l’azione sportiva, e sempre che (per le partite di calcio), gli spot pubblicitari e di televendita isolati siano in numero non superiore a sei nei tempi regolamentari.
La Comunicazione interpretativa dell’Autorità mira a fare chiarezza definitiva a quanto segue:
a) la disciplina delle inserzioni pubblicitarie nei programmi sportivi come riferimento i regolamenti ufficiali, nazionali ed internazionali della singola disciplina sportiva;
b) la pubblicità potrà essere inserita soltanto nelle situazioni di arresto di gioco che, in base ai regolamenti ufficiali delle specifiche discipline sportive, determinino l’obbligo, per l’arbitro, di disporre il recupero del tempo, ovvero, in presenza di discrezionalità arbitrale, siano caratterizzate da elementi che, in base alle concrete modalità di accadimento dell’evento interruttivo e al contesto di ciascuna singola competizione sportiva, inducano l’emittente a ritenere, secondo un criterio di ragionevole prevedibilità, che al termine del tempo di durata della competizione l’arbitro disponga il recupero del tempo di arresto di gioco.
c) Per quanto riguarda le partite di calcio, la pubblicità potrà essere inserita solo in presenza di eventi interruttivi che obbligano l’arbitro al recupero del tempo di arresto di gioco e, pertanto, a norma dell’articolo 7 del Regolamento ufficiale del gioco del calcio, la pubblicità è consentita durante le sostituzioni, durante l’accertamento degli infortuni dei calciatori (anche senza l’ingresso in campo del personale sanitario) e durante il trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno del gioco.

5. Per quanto riguarda la tecnica della sovrimpressione animata per lo schermo diviso, caratterizzata dalla breve durata, l’Autorità è intervenuta in modo deciso allo scopo di preservare i telespettatori contro la pubblicità eccessiva e per salvaguardare il valore originale dell’opera trasmessa e gli interessi stessi degli autori. E lo fa in virtù della Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004, che stabilisce al paragrafo 44, che la sovrimpressione animata (con la tecnica dello schermo diviso) è soggetta al medesimo trattamento degli altri messaggi pubblicitari con particolare riferimento alla identificabilità del messaggio, all’assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, al posizionamento e al distanziamento temporale rispetto agli altri eventi pubblicitari.
Infine, quando i programmi composti di parti autonome (che non siano programmi sportivi, di cronaca e di spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli), sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, le sovrimpressioni animate che appaiono in combinazione devono rispettare l’integrità originaria dell’opera in cui la sovraimpressione è inserita.

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