Ad integrazione della nostra circolare n. 30/2026 segnaliamo che nell’ipotesi in cui la società editrice obbligata alla pubblicazione del bilancio (imprese editrici di quotidiani, imprese editrici di periodici con più di cinque giornalisti assunti a tempo pieno e le concessionarie di pubblicità) faccia parte di un gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato, su tutte le testate edite deve essere pubblicato anche lo stato patrimoniale ed il conto economico del bilancio consolidato del gruppo.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato i gruppi societari in cui le imprese controllanti, unitamente alle imprese controllate, superino per due esercizi precedenti due dei seguenti limiti:
a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La sanzione per l’inadempimento dell’obbligo di pubblicazione dei bilanci ai sensi del comma 41 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 va da un importo di euro 5.165 a euro 51.650.
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