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Circolare n. 35 del 17/10/2023 – Comunicazione al Registro delle Imprese del “titolare effettivo”

Il prossimo 11 dicembre scade il termine per comunicare al Registro delle Imprese i dati del titolare effettivo ai fini della normativa in tema di antiriciclaggio.

La comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese deve essere effettuata unicamente mediante il modello della Comunicazione unica con un format specifico. In occasione della prima comunicazione, questa non può essere fatta contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare al Registro delle imprese.

Per le imprese di nuova costituzione la prima comunicazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla costituzione.

I soggetti obbligati tenuti alla comunicazione sono le S.p.A, le S.r.l., le S.a.p.a., le società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società cooperative, i trust e gli istituti giuridici affini.

In relazione alla definizione di titolare effettivo, questi è individuato nella persona fisica che possiede o controlla un ente dotato di personalità giuridica o ne risulta beneficiaria.

In particolare, per le società di capitali il titolare effettivo è chi ha una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale anche attraverso altre società o interposta persona. Inoltre, è considerato titolare effettivo il soggetto che ha il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci o che esercita un’influenza dominante a seguito di vincoli dominanti.

Nell’ipotesi di impossibilità di individuare il titolare effettivo, si pensi al caso delle cooperative con più di quattro soci, le persone con poteri di amministrazione o direzione sono considerati titolari effettivi.

Per le persone giuridiche private sono considerati titolari effettivi il fondatore, se in vita, il beneficiario o chi esercita la legale rappresentanza.

Per i trust sono considerati titolari effettivi, alternativamente, il costituente, il fiduciario, il guardiano, il beneficiario o il soggetto che controlla il trust in maniera indiretta.

La comunicazione deve essere effettuata dai rappresentanti legali delle società giuridiche e comunque da chi ha la legale rappresentanza delle stesse o dei trust.

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