Circolari

Circolare n. 35 del 03/08/2020 – Novità del decreto “Rilancio”: incrementata la percentuale per il credito d’imposta sulla pubblicità sui mezzi di comunicazione

Riprendiamo a rappresentare le nuove misure adottate in materia di editoria a seguito della conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con la legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’articolo 186 ha nuovamente modificato il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari previsto dall’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare, la nuova norma ha elevato dal trenta al cinquanta per cento la percentuale del contributo sugli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali iscritte al Roc e sui giornali quotidiani e periodici registrati presso il Tribunale o il Roc e dotati di direttore responsabile.

L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aveva già modificato, limitatamente al 2020, questo tipo di agevolazione escludendo come limite il valore incrementale. In altri termini, il contributo non è più calcolato sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto all’esercizio precedente, ma sul valore assoluto degli investimenti effettuati nel 2020.

La norma originaria prevedeva un’intensità di contributo pari al 75 per cento del valore degli investimenti incrementali, mentre ora l’intensità del contributo è pari al 50 per cento dell’investimento effettuato nel 2020.

Il contributo è, comunque, soggetto al regime del de minimis e lo stanziamento è pari a 40 mni di euro per gli investimenti effettuati sui quotidiani e periodici e a 20 mni di euro per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche.

La domanda di prenotazione delle risorse relative al 2020 va effettuata al Dipartimento informazione ed editoria dal 1 al 30 settembre 2020, mentre rimangano, chiaramente, valide le domande giù trasmesse nel mese di marzo ai sensi della previgente disciplina.

Ricordiamo che il credito d’imposta sulla pubblicità è soggetto a ripartizione nell’ipotesi, che riteniamo certa, di insufficienza delle risorse stanziate rispetto al fabbisogno.

Ricordiamo, infine, che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

Circolari CCE Studio

Recent Posts

Dall’Agcom solidarietà a La Stampa nel nome del pluralismo

L’Agcom ha fornito la solidarietà a La Stampa dopo gli attacchi alla redazione di una…

5 ore ago

Mediaset trascina l’intelligenza artificiale in tribunale

Mediaset trascina l’intelligenza artificiale in tribunale. La prima causa italiana di un editore contro l’Ai.…

5 ore ago

Per gli editori il paese di acquisto dei prodotti editoriali non è neutro ai fini Iva

Quando un editore italiano compra libri, giornali o periodici dall’estero, l’IVA non si applica sempre…

18 ore ago

Nomine nel gruppo Cairo: Alberto Braggio nuovo ad di La7

Girano le poltrone nel gruppo Cairo: Alberto Braggio è il nuovo amministratore delegato di La7.…

1 giorno ago

Quando il pm non può frugare nel pc del cronista: la Cassazione difende le fonti dei giornalisti

In attesa che finalmente l’Italia recepisca in pieno il Regolamento European media freedom act, la…

2 giorni ago