Circolare n. 33 del 27/07/2020 – Il “Decreto Rilancio” è legge. Breve excursus sulle norme e le misure di sostegno all’editoria

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Nei giorni scorsi è stata approvata la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito il decreto legge cosiddetto “Rilancio” recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Le misure adottate in materia di editoria sono state numerose, anche se caratterizzate da un alto livello di disomogeneità.

Augurandoci di fare cosa gradita, in questa circolare passiamo in rassegna i soli titoli dei diversi articoli, intendendo entrare nel merito dei contenuti con una disamina approfondita degli stessi con singoli e specifici approfondimenti.

Gli articoli di interesse sono dodici e di questi sei prevedono uno specifico stanziamento che trova sempre copertura nel Fondo per il pluralismo per l’editoria che, a questo punto, appare inadeguato a sostenere le diverse finalità per il quale è stato istituito, anche per il termine della quota di destinazione del sovra gettito del canone Rai e per la mancata attuazione del finanziamento attraverso il contributo di solidarietà come previsto dall’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Dei dodici articoli la metà prevede interventi finanziari specifici e l’altra metà proroghe o norme di natura ordinamentale.

Passiamo prima in rassegna gli articoli che prevedono interventi diretti con un finanziamento specifico.

L’articolo 186 modifica nuovamente il credito d’imposta sulla pubblicità previsto dall’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente diverse volte modificato. L’ulteriore stanziamento previsto è pari a 32,5 mni di euro.

L’articolo 187 modifica la percentuale di forfettizzazione delle rese dei giornali incrementandola al 95 per cento dall’80 per cento. Lo stanziamento previsto è pari a 13 mni di euro.

L’articolo 188 introduce un credito d’imposta per gli acquisiti di carta effettuati nel 2019 in ragione dell’8 per cento dei costi sostenuti. Lo stanziamento previsto è pari a 24 mni di euro.

L’articolo 190 introduce un credito d’imposta per gli acquisiti di servizi digitali effettuati nel 2019 in ragione del 30 per cento dei costi sostenuti. Lo stanziamento previsto è pari a 8 mni di euro.

Da queste due misure sono escluse le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

L’articolo 189 introduce un bonus una tantum a favore delle edicole. Lo stanziamento previsto è pari a 7 mni di euro.

L’articolo 195 ha previsto un fondo di emergenza a favore dell’emittenza locale con uno stanziamento di 50 mni di euro.

In relazione agli articoli che, invece, non prevedono interventi finanziari, due articoli prevedono proroghe; in particolare, l’articolo 192 proroga i termini per la procedura del riequilibrio dell’’Inpgi e l’articolo 194 proroga i termini per l’affidamento dei servizi di informazione primaria.

L’articolo 193 introduce la contribuzione figurativa per i giornalisti ammessi alla cassa in deroga.

L’articolo 195-bis introduce nuove disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore.

L’articolo 191 che ha già concesso l’erogazione dell’acconto, attesa l’immediata efficacia della norma risalente al decreto legge nella prima stesura, ha previsto l’esonero delle regolarità previdenziali e tributarie come requisito per l’erogazione dell’acconto relativo ai contributi del 2019. Ricordiamo che il requisito andrà, invece, rispettato per l’erogazione del saldo.

Infine, l’articolo 195-ter ha modificato l’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Come detto in premessa, la quantità di norme ci ha indotto a preferire proporre in questa circolare un quadro di estrema sintesi delle diverse disposizioni che saranno, poi, oggetto di successivi approfondimenti soprattutto, per le nuove misure di sostegno, in occasione dell’emanazione dei relativi provvedimenti attuativi.

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