Circolare n. 31 del 15/09/2017 – Regione Veneto. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per il referendum consultivo regionale convocato in data 22 ottobre 2017.

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Nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 52 del 26 maggio 2017, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 24 aprile 2017 «Indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 ”Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”», con il quale il Presidente della Giunta regionale ha indetto un referendum consultivo regionale, convocando i relativi comizi per il giorno di domenica 22 ottobre 2017.

L’attività di comunicazione politica e istituzionale durante la campagna referendaria è soggetta alle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, emanato dal Ministero delle Comunicazioni con proprio decreto in data 8 aprile 2004 e alle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014, applicabile con riferimento alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale.

Emittenti radiotelevisive locali

Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici e dando notizia del loro intendimento mediante un avviso (v. Allegato 1 come esempio) da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. Nell’avviso si informa che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento (v. Allegato 2 come esempio), consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

– le modalità di prenotazione degli spazi;

– le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

La prima messa in onda del suddetto avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi referendari autogestiti a pagamento in periodo referendario. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale. Inoltre, ai richiedenti gli spazi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. Ciascuna emittente è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale. Per le emittenti televisive, i messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la dicitura “Messaggio referendario a pagamento“, con l’indicazione del soggetto politico committente. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dalle norme previste per le emittenti locali esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004. In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal codice di autoregolamentazione. Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

CIRCUITI DI EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI

Ai fini della presente normativa, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere, a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali, sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato preventivo (v. Allegato A come esempio) da pubblicare sulla testata stessa. Ove, in ragione della periodicità della testata, non sia stato possibile pubblicare sulla stessa, nel termine predetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali. In caso di mancato rispetto del termine stabilito, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato stesso.

Il comunicato preventivo deve essere pubblicato in modo da essere ben evidenziato sia per collocazione che per modalità grafiche, e deve precisare:

a) le condizioni generali dell’accesso;
b) l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato il documento analitico, consultabile su richiesta. Quindi, anche laddove vi sia una concessionaria di pubblicità esterna, l’obbligo di redazione e conservazione del documento analitico ricade a carico dell’editore, fermo rimanendo, chiaramente, la facoltà di concordare tra le parti le politiche commerciali in tema di comunicazione elettorale nel rispetto della normativa.

Il documento analitico (v. Allegato B come esempio) deve contenere:

  • le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
  •  le tariffe per l’accesso a tali spazi, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
  • ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi; in particolare, la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra i promotori del si e del no.

La disciplina in oggetto non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali dei soggetti politici interessati al referendum. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

Inoltre, è previsto come adempimento obbligatorio che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste comunichino, contestualmente all’apertura della campagna elettorale, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.

TESTATE TELEMATICHE

Pur non essendoci specifica disciplina in tema di par condicio per le testate telematiche, le testate giornalistiche online sono equiparate a quelle cartacee. Un’ulteriore conferma arriva dall’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, dietro nostra esplicita richiesta, si è espressa sulla questione. La disciplina in vigore, in attuazione della legge 28/2000, è riferita espressamente al settore dei  quotidiani e dei periodici a stampa nonché al settore radiotelevisivo. E nessuna modifica o integrazione inerente l’editoria elettronica. Oggi, in virtù di quanto espresso dall’Agcom, le testate telematiche iscritte al tribunale o al Roc debbono rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti richiesti. Va pertanto pubblicato sul sito internet della testata il Comunicato preventivo e i relativi messaggi referendari vanno inseriti con la dicitura “messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Allegato 1 – Comunicato Preventivo tv locali referendum 22 ottobre 2017.doc (1)

Allegato 2 – Documento analitico Tv locali – referendum veneto 22 ottobre 2017.doc (1)

Allegato A – COMUNICATO PREVENTIVO – Stampa-referendum veneto 22 ottobre 2017.docx

Allegato B – documento analitico referendum veneto 22 ottobre 2017- periodici e quotidiani.docx

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