Circolare n. 31 del 15/07/2009 – Stanziamento nuovi fondi per l’editoria

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La settimana scorsa il Senato ha approvato in ultima lettura il disegno di legge n. 1195/B, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per l’editoria è fondamentale il primo comma dell’art. 56 che prevede che il Regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell’art. 44 del decreto legge n. 112 del 2008 entra in vigore a partire dal bilancio di esercizio successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del medesimo regolamento. In altri termini, nell’ipotesi in cui il regolamento venisse approvato in via definitiva, nel corso dell’esercizio 2009, le relative regole assumerebbero efficacia per i contributi relativi all’esercizio 2010, la cui domanda e la cui presumibile erogazione è attesa nell’esercizio 2011.
Attualmente il regolamento non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri; successivamente al passaggio per il Consiglio dei Ministri, lo stesso dovrà acquisire il parere, non vincolante, delle competenti Commissioni parlamentari.

Comunque, l’elemento più importante contenuto nel citato art. 56 del disegno di legge appena approvato è l’ulteriore stanziamento di 70 mni di euro per gli esercizi 2009 e 2010. Attualmente, lo stanziamento complessivo è di appena 50 mni di euro per ciascuno dei due esercizi. Ciò a fronte di un fabbisogno annuale complessivo stimato di circa 190 mni di euro per i soli contributi diretti.
Segnaliamo, inoltre, che l’art. 56 non modifica il principio stabilito dall’art. 44 del decreto legge n. 112/08 per il quale i contributi verranno pagati nei limiti degli stanziamenti. Il che significa che, in assenza della necessaria copertura, gli uffici provvederanno con un pagamento ridotto in misura percentuale.

In relazione al medesimo testo segnaliamo le norme contenute all’art. 10 in tema di cooperative. Sotto il profilo formale viene fortemente sostenuto il processo di comunicazione telematica anche degli elementi rilevanti ai fini dell’iscrizione della società nell’albo delle cooperative. Con l’entrata in vigore della norma non sarà più necessario per le cooperative a mutualità prevalente indicare nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente.
La comunicazione dei dati che attestano il possesso o meno dei requisiti della mutualità prevalente dovranno essere trasmessi esclusivamente in via telematica; la mancata trasmissione dei dati determina la sanzione dell’interdizione dell’attività per un semestre.
Molto importante, sotto il profilo della semplificazione, è la nuova procedura da adottare nell’ipotesi in cui una società cooperativa perda il requisito della mutualità prevalente. Infatti, con la nuova disciplina, l’obbligo di predisporre un bilancio straordinario da sottoporre a revisione e da notificare al Ministero delle attività produttive sussiste solo nell’ipotesi in cui la cooperativa abbia emesso strumenti finanziari o modifichi le previsioni statutari previste per le cooperative a mutualità prevalente. Comunque, detta circostanza va espressamente comunicata. La stessa procedura vale nell’ipotesi in cui la cooperativa riacquisti i parametri richiesti per la prevalenza della mutualità. Il passaggio da una sezione all’altra dell’albo è a carico del Ministero; anche in questo caso la sanzione per la ritardata comunicazione è l’interdizione dell’attività per sei mesi. Sanzione prevista anche nell’ipotesi in cui le cooperative non ottemperino alle diffide impartite in sede di vigilanza e di verifiche da parte del Ministero o delle associazioni di cooperative cui, eventualmente, le cooperative sono iscritte.

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