I commi da 10 a 13 dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di conversione, prevedono alcune modifiche alle norme in tema di credito d’imposta sugli investimenti incrementali previsti dall’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e più volte modificati nel 2020.
Per ulteriori approfondimenti sulla scansione temporale delle modifiche alla disciplina rimandiamo alle nostre circolari n. 11, 17, 35, 42 del 2020 e n. 4 del 2021.
Ricordiamo che anche per il 2021 e 2022 il credito d’imposta non viene più calcolato sulla pubblicità incrementale, ma sul valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio. Ricordiamo, ancora, che il credito d’imposta è astrattamente pari al 50 per cento degli investimenti ammissibili che verranno effettuati nel 2021 e nel 2022.
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme verrà aperta una nuova finestra temporale, presumibilmente dal 1° al 30 settembre 2021 per prenotare le risorse disponibili per il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari. Chiaramente restano valide le domande già presentate nel periodo compreso tra il primo ed il 31 marzo del 2021. Le imprese che già hanno presentato la domanda potranno presentare una nuova istanza in occasione della riapertura dei termini nell’ipotesi in cui abbiano pianificato investimenti diversi nel corso di questi mesi. Il modello per la prenotazione e la fruizione del credito d’imposta è il medesimo.
L’elenco, che alleghiamo, già pubblicato dal Dipartimento nel mese di aprile 2021 delle imprese richiedenti e del beneficio previsto, apri all’11 per cento dell’importo teoricamente spettante verrà chiaramente aggiornato alla luce delle nuove richieste che verranno presentate e dell’ulteriore stanziamento che è stato approvato con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Segnaliamo, inoltre, che il comma 762 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 assoggettando l’agevolazione al regime “de minimis”. Sul punto rimandiamo alla nostra circolare n. 31/2018.
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