Circolare n. 24/2015 – Autorità garante della concorrenza e del mercato. Rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro

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Ricordiamo, come già illustrato nella nostra circolare n. 25 del 16/05/2013, che ai sensi dell’art. 5-ter del Decreto-legge 1/2012, come modificato dal Decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha stabilito un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte nel Registro delle imprese da almeno due anni.

Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, utilizzando l’apposito formulario e seguendo solo ed esclusivamente la procedura indicata dall’Autorità.

Il rating avrà un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il decreto del 20 febbraio 2014, n. 87 del Ministero delle finanza e del Ministero dello sviluppo economico ha individuato i criteri per l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

In particolare, le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 13 che, ricordiamo, ha portata molto generale, devono prevedere un regime di premialità per le imprese in possesso del rating di legalità attraverso: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quote delle risorse finanziarie allocate.

In relazione, invece, al credito bancario, le banche devono tener conto della presenza del rating di legalità nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione dei finanziamenti.

Le imprese, in particolare, dovranno attestare tra l’altro:

  • in caso di impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modifiche;
  • che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità o della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
  • di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
  • di non essere destinataria di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
  • di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
  • di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

Una volta ricevute le richieste dalle imprese, l’Autorità (entro 60 giorni) assegnerà il rating, con tanto di “+” per quelle imprese che, ad esempio, rispettino i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e/o adottino processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità. Il rating di legalità ha la durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.