Circolare n. 23 del 01/10/2007 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum per il distacco dei comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (provincia di Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino Alto – Adige a norma dell’articolo 132, secondo comma, della costituzione, indetto per i giorni 28 e 29 ottobre 2007

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 145/07/CSP, sono state divulgate le disposizioni per le modalità di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni in oggetto nel periodo di campagna elettorale.

Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al referendum ex art. 132, secondo comma della Costituzione avente ad oggetto il distacco dei Comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (Provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, fissato per i giorni 28 e 29 ottobre 2007, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”.
Nel seguito, dettagliamo gli adempimenti per diffondere, sulla testata o sulle testate edite, messaggi politici elettorali.
Entro 3 giorni dall’entrata in vigore del suddetto provvedimento , l’editore deve pubblicare un apposito comunicato preventivo (Allegato 1) in cui siano precisate le condizioni di accesso agli spazi, l’avvenuta predisposizione di un documento analitico di autodisciplina, l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso la quale questo è depositato.

Il documento analitico (Allegato 2, di cui può anche essere omessa la pubblicazione, ma non l’adozione) deve contenere:
2.A) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione;
2.B) le tariffe praticate, distinte per singola testata nell’ipotesi di pluralità di testate, e le eventuali condizioni di gratuità;
2.C) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
2.E) nell’ipotesi di edizioni locali o pagine locali di pubblicazioni nazionali , occorre procedere alla differenziazione, laddove adottata, delle tariffe sulle pagine nazionali e delle tariffe sulle pagine locali.
Nel variare il documento analitico che proponiamo, evidenziamo che debbono essere riconosciute a favore di tutti coloro che richiedono spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali le condizioni migliori praticate ad uno di essi. Questo significa che non esiste margine alcuno di sconto (differenziato a seconda dell’inserzionista) rispetto al piano tariffario adottato per le consultazioni elettorali in oggetto.

La disciplina in oggetto regola la diffusione di messaggi politici referendari effettuata nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il 29 ottobre 2007.
I messaggi politici referendari devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata. Devono, altresì, recare la dicitura “messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di messaggio politico elettorale: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione del referendum
E’ fatto divieto assoluto di inserire propaganda a qualsiasi titolo nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni.
Organi ufficiali di stampa dei partiti:
Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al referendum .
Nei quindici giorni antecedenti la data delle elezioni, è fatto divieto di pubblicare risultati di sondaggi aventi ad oggetto le votazioni o gli orientamenti politici e di voto degli elettori. Nel periodo che precede i quindici giorni antecedenti la data delle elezioni, i risultati dei sondaggi devono essere corredati da una nota informativa da cui si desumano: I) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; II) il committente e l’acquirente del sondaggio; III) i criteri seguiti per la formazione del campione, evidenziando se si tratta di sondaggio rappresentativo o sondaggio non rappresentativo; IV) il metodo di raccolta e di elaborazione dei dati; V) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento; VI) il testo integrale delle domande rivolte; VII) la percentuale delle persone che hanno risposto alle singole domande; VIII) la data in cui è stato realizzato il sondaggio. La nota informativa deve essere evidenziata in apposito riquadro. Infine, i risultati dei sondaggi devono essere resi disponibili a cura del committente sul sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).

La disciplina in oggetto non si applica agli organi di partito o di movimenti politici. L’art. 25 del regolamento prevede che, nell’ipotesi di specie, i partiti, le forze politiche, le coalizioni o le liste debbano tempestivamente fornire comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, il regolamento di attuazione di cui alla premessa prevede che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste sono tenute a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.
Riteniamo opportuno, comunque, che invitiate i partiti o i movimenti politici referenti ad effettuare a stretto giro una comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dove si espliciti l’eventuale applicazione dell’esenzione dall’obbligo di legge o, come riteniamo preferibile, l’adozione, comunque, di un documento analitico e della relativa applicazione sulla testata delle disciplina in oggetto.
Cordiali saluti.

Allegati:
A) Bozza di comunicato preventivo da pubblicarsi entro 3 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera in commento Allegato 1.
B) Bozza di documento analitico da conservare presso la redazione della testata Allegato 2.

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