Circolare n. 22 del 31/07/2014 – Equo Compenso nel lavoro giornalistico

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In relazione all’equo compenso nel lavoro giornalistico, introdotto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233, segnaliamo che la Commissione insediata ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge ha definito i compensi per i giornalisti iscritti all’albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive.
Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, la stessa Commissione dovrebbe, ora, redigere un elenco delle imprese editoriali che garantiscono il rispetto delle condizioni previste.
Non sono state ancora diramate dal Dipartimento informazione ed editoria le modalità attraverso le quali le imprese potranno richiedere l’iscrizione al suddetto elenco o se, diversamente, l’iscrizione avverrà d’ufficio.
In realtà, l’articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, prevede un sistema sanzionatorio molto incisivo, in quanto la mancata iscrizione per un periodo superiore a 6 mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell’editoria, nonché da eventuali benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione. Sarà nostra cura informarvi con tempestività sulle modalità di iscrizione, una volta rese note.
Segnaliamo, comunque, l’esigenza di iniziare a verificare, in relazione ai rapporti di lavoro non subordinati con giornalisti, il rispetto dei parametri fissati, al fine di valutare la successiva iscrivibilità nell’elenco.

Allegato – Parametri per la determinazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico

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