Circolare n. 22 del 29/04/2013 – Art. 3 – Legge n. 103 del 16 luglio 2013 “Editoria Digitale”: Approfondimenti sulla ripartizione dei costi tra edizione cartacea ed edizione telematica, nell’ipotesi in cui l’impresa editi la propria pubblicazione in entrambi i formati

0
1036

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 15 e 23 del 2012 e n. 9 e 21 del 2013, in merito alle nuove disposizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 103 del 16 luglio 2013 in materia di editoria telematica.

In questa circolare verrà approfondito il tema della ripartizione dei costi tra edizione cartacea ed edizione telematica, nell’ipotesi in cui l’impresa editi la propria pubblicazione in entrambi i formati.

Occorre fare particolare attenzione alla modalità di attribuzione dei costi alle due edizioni, atteso il diverso sistema di contribuzione previsto per le due tipologie di edizione: infatti, mentre, per gli esercizi 2012 e 2013 la percentuale di contributo sui costi ammissibili per le edizioni cartacee è pari al 50 per cento, per quelle, invece, telematiche la percentuale è pari al 70 per cento degli stessi costi.

Il problema maggiore concerne, chiaramente, i costi che possono, anche astrattamente, essere imputati ad ambedue le edizioni; e ci riferiamo, in particolare, ai costi del personale ed a quelli inerenti agli abbonamenti alle agenzie di stampa. Infatti, i costi di carta, stampa e distribuzione sono direttamente correlati all’edizione cartacea, mentre i costi per l’infrastruttura tecnologica, per la progettazione, organizzazione e realizzazione del sito web così come quelli per la gestione ordinaria delle pagine web e per la loro alimentazione, i costi per l’installazione dei sistemi di pubblicazione (che consentono la gestione di abbonamenti a titolo oneroso) e i costi di piattaforme (che permettono l’integrazione con sistemi di pagamento digitale) sono direttamente correlati a quella telematica.

Prima di entrare nel merito del sistema di ripartizione dei costi tra le due edizioni, segnaliamo che, a nostro avviso, i costi relativi all’edizione telematica sono ammissibili a contributo solo nell’ipotesi in cui sia stata puntualmente rispettata la procedura prevista dal Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione, relativa agli obblighi di comunicazione all’Autorità della edizione anche telematica (appare evidente che laddove il giornale venisse pubblicato esclusivamente in detto formato non vi è alcun problema di corretta allocazione dei costi) e che la stessa testata telematica risponda ai requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 3 della legge n. 103 del 16 luglio 2013 e per i quali rimandiamo alla nostra circolare n. 21/2013.

Tornando ai costi comuni, ossia a quelli del personale e delle agenzie di stampa, laddove non sia individuabile con puntualità per quale edizione il personale è stato utilizzato (appare evidente, a titolo esemplificativo, che laddove un dipendente sia assunto con la qualifica di web master l’intero onere vada addebitato all’edizione telematica) è necessario, a nostro avviso, ricorrere ai criteri di contabilità industriale per individuare un sistema di correlazione tra costi e ricavi anche sulla scorta delle previsioni codicistiche. In tale prospettiva, riteniamo che i costi comuni vadano imputati alle due edizioni sulla scorta del rapporto tra i ricavi afferenti le due edizioni. A titolo esemplificativo, in relazione al costo del personale, laddove i ricavi per l’edizione cartacea fossero pari a 80 (di cui 60 per vendita di copia e 20 per vendita di spazi pubblicitari sul giornale), e i ricavi per l’edizione telematica fossero pari a 20 (di cui 18 per la vendita di spazi sul sito e 2 per gli abbonamenti on line) la percentuale di costi del personale da addebitare all’edizione cartacea sarebbe pari all’80 per cento, mentre la quota residua, pari al 20 per cento, dovrà essere imputata all’edizione telematica.

Questo sarà il criterio adottato dalla nostra società per i clienti che chiedono di farsi assistere nella fase di compilazione del conto economico di testata da assoggettare successivamente al vaglio della società di revisione che, chiaramente, assumendosi la responsabilità potrà anche individuare criteri diversi.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome