Circolare n. 21 del 27/08/2007 – Fermo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nell’ipotesi di pendenze fiscali

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Come già ricordato nella nostra circolare n.9/2007 il comma 9 dell’art. 2 del D.l. 262/2006 ha introdotto il fermo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei soggetti che hanno debiti fiscali superiori a 10.000 euro.

L’attuazione del provvedimento è demandato ad un decreto che ancora non è stato emanato dal Ministero dell’economia. Comunque, il 6 agosto u.s. l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato la circolare n. 28, con la quale ha dichiarato che la norma è efficace anche in assenza del decreto.

Nella sostanza le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti nei confronti degli enti che hanno pendenze tributarie, di qualsiasi genere, superiori ai 10.000 euro.

Nell’ipotesi in esame, la pendenza tributaria non si realizza nel momento del mancato pagamento o del riscontro dello stesso da parte dell’amministrazione finanziaria (ad esempio con avvisi bonari) ma con l’iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali.

Nell’ipotesi di contenzioso il debito tributario si ritiene sospeso. E’ evidente che esiste un problema nell’ipotesi in cui il pagamento debba intervenire nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella e la presentazione del ricorso.

Il blocco dei pagamenti dovrebbe avvenire nei limiti del debito tributario; ma occorre tener conto della complessità delle procedure e dei conteggi (basti pensare a quello degli interessi).

In relazione all’efficacia la circolare ha stabilito che per pagamenti effettuati in violazione della norma i funzionari ed i dirigenti saranno direttamente responsabili degli stessi, configurandosi esplicitamente l’ipotesi di danno erariale.

Vi invitiamo a procedere ad una verifica immediata delle pendenze fiscali in corso, al fine di valutare eventuali strategie da adottare.

L’occasione è gradita per porre cordiali saluti.

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