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Circolare n. 20 del 02/07/2012 – Invio dell’informativa economica di sistema (IES)

Ricordiamo che, ai sensi della delibera AGCOM n. 303/11/CONS del 30/05/2011, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, ad eccezione dei produttori e distributori di programmi radiotelevisivi, devono provvedere all’invio dei modelli per la comunicazione dell’Informativa Economica di Sistema (IES).

I soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l’editoria elettronica.

Ricordiamo, inoltre, che dall’anno 2010, i suddetti modelli telematici, disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it nella sezione “Informativa Economica di Sistema”, devono essere compilati ed inviati all’indirizzo di posta elettronica ies@agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

La trasmissione dei modelli di cui sopra potrà essere effettuata dal 01 luglio al 30 settembre 2012.

Sono esentati dall’obbligo dell’invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti aventi ricavi totali pertinenti alle attività pari a zero euro.

I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

Ricordiamo, infine, che la violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

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