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Circolare n. 2 del 08/01/2026 – Obbligo di polizza catastrofale e possibile impatto sui contributi all’editoria

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), all’articolo 1, commi 101-111, ha introdotto per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa contro i danni derivanti da eventi catastrofali; obbligo successivamente regolato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2025, n. 18. La disciplina non prevede esenzioni specifiche per le imprese editoriali, che rientrano dunque a pieno titolo nel perimetro applicativo della normativa generale.

È opportuno evidenziare che il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, che disciplina i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, non contiene alcun riferimento alla polizza catastrofale né introduce tale copertura come requisito di accesso o di mantenimento del contributo. Tuttavia, la normativa generale sulle polizze stabilisce che l’adempimento dell’obbligo possa essere considerato dalle amministrazioni pubbliche nell’ambito dei procedimenti che comportano l’erogazione di contributi o agevolazioni. La formulazione, volutamente ampia, non chiarisce in che modo questa valutazione debba essere effettuata, né se la mancanza della polizza possa determinare l’esclusione o incidere in altro modo sull’erogazione dei contributi.

Alla luce di questa incertezza, e pur in assenza di un obbligo specifico previsto dalla disciplina dei contributi all’editoria, riteniamo comunque opportuno che le imprese editrici verifichino attentamente la propria posizione assicurativa rispetto alla normativa generale con i professionisti di riferimento, in quanto esiste il rischio che in sede di erogazione, anche per interpretazioni restrittive della norma, venga richiesta un attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di legge .

La presente comunicazione ha carattere meramente informativo e non entra nel merito delle tipologie di coperture assicurative previste dalla legge, per le quali è necessario rivolgersi ai propri interlocutori professionali nel settore assicurativo.

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