Circolare n. 19 del 11/03/2024 – Contributi a sostegno dei giornali editi e diffusi all’estero

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Entro il prossimo 31 marzo 2024 è fissata la scadenza per la presentazione della domanda per i contributi per l’anno 2023 a favore delle imprese editrici di periodici editi e diffusi all’estero previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Le domande vanno inviate all’ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore che, verificatane la completezza, le trasmette entro il 30 aprile al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Possono accedere a questo tipo di beneficio le imprese editrici di periodici in lingua italiana editi e diffusi all’estero. Si considerano prevalentemente diffusi all’estero i periodici con una diffusione all’estero non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, si considerano prevalentemente diffusi all’estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all’estero non inferiore al 60 per cento del numero totale di utenti unici mensili.

Il termine del procedimento amministrativo è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

I requisiti per l’accesso ai contributi per i già menzionati soggetti sono:

  1. essere costituiti da almeno due anni e editare la stessa testata per la quale richiedono il contributo da almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale viene presentata la domanda di contributo;
  2. proprietà della testata;
  3. avere previsto nello statuto il divieto di distribuzione degli utili nell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi;
  4. aver dato evidenza nell’edizione del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
  5. aver assunto l’impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale;
  6. l’assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici previste dall’articolo 3, comma 11-ter, delle legge 7 agosto 1990, n. 250; le situazioni di collegamento e di controllo sono quelle definite ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dell’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416; la presentazione di più domande da parte di imprese editrici controllate o collegate tra loro comporta per tutte la decadenza dal diritto di accedere al contributo;
  7. aver avuto una periodicità almeno trimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

Lo stanziamento e la ripartizione tra imprese editrici di periodici diffusi all’estero ed editi in Italia, o editi direttamente all’estero. viene determinato con DPCM, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

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