Circolare n. 15 del 30/05/2006 – Disciplina par condicio e adozione documento analitico

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Egregio Editore,

con la presente, provvediamo ad aggiornarLa sulla disciplina della pubblicità politica in periodo di campagna elettorale in merito alle prossime consultazioni referendarie previste per i giorni 25 e 26 giugno 2006.

Infatti, con la delibera n. 91/06/CSP pubblicata sul n. 123 del 29.05.2006 della Gazzetta Ufficiale, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha provveduto a divulgare le disposizioni per le modalità di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni in oggetto.

In relazione ai programmi di comunicazione politica trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità ha stabilito che gli stessi devono essere collocati in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
– emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;

– emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, del decreto del Ministero delle Comunicazioni 08.04.04, per programma di comunicazione politica si intende “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”.

In relazione ai messaggi politici autogestiti gratuiti, essi sono organizzati secondo le seguenti disposizioni:
parità di condizioni tra i favorevoli e i contrari, anche in riferimento alle fasce orarie di trasmissione; durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
i messaggi in questione, che non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge, non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, per un massimo di sei contenitori per ciascuna giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 07:00 – 08:59; quinta fascia 15:00 – 17:59; sesta fascia 09:00 – 11:59;
nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
ogni messaggio, per tutta la sua durata deve recare la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Entro tre giorni dalla data di pubblicazione della delibera in commento in Gazzetta Ufficiale, le emittenti radiofoniche e televisive interessate a diffondere messaggi a titolo gratuito, devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto, in cui si comunica il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina. A tal fine, può essere utilizzato il modello MAG/1/RN che comunque deve essere trasmesso, anche a mezzo fax, al competente Co.re.com.

A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera in oggetto in Gazzetta Ufficiale, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti CO.RE.COM., che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste. A quest’ultimo fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN.

In merito ai messaggi politici a pagamento, a partire dal 30 maggio 2006 e fino a tutto il penultimo giorno antecedente le votazioni, le emittenti radiotelevisive interessate, dovranno proporre l’avviso del loro intendimento almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. I messaggi trasmessi dovranno essere ben segnalati con l’annuncio/dicitura “messaggio referendario a pagamento” e l’indicazione del soggetto politico committente.
Infine, i messaggi autogestiti a pagamento hanno i seguenti vincoli organizzativi: condizioni economiche uniformi per tutti i soggetti politici; tariffe massime non superiori al 70% dei listini di pubblicità tabellare; messa in onda tenendo conto della progressione temporale delle prenotazioni.

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In relazione alle emittenti radiotelevisive nazionali:

per la trasmissione di messaggi referendari autogestiti gratuiti, sono previste le stesse limitazioni e vincoli indicati per le emittenti radiotelevisive locali per la presentazione, non in contraddittorio, delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario, le fasce orarie previste sono 4 (anziché 6) e sono le seguenti:
1° fascia: 18.00 – 19.59, 2° fascia 14.00 – 15.59, 3° fascia 22.00 – 23.59, 4° fascia 09.00 – 10.59;

una copia del documento analitico di autodisciplina deve essere trasmessa, anche a mezzo fax, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno della fascia oraria compresa tra le 07.00 e le 24.00 per le emittenti televisive e tra le 07.00 e le 01.00 del giorno successivo per le emittenti radiofoniche. I calendari di tali trasmissioni devono essere comunicati, con tempestività – anche a mezzo telefax – all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dove possibile le stesse devono essere diffuse attraverso modalità che consentano la fruizione anche ai non udenti.
Per quanto non evidenziato nella presente circolare, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Allegati:

Bozza di comunicato preventivo; Allegato 1

Bozza di documento analitico per le emittenti locali; Allegato 2

Bozza di documento analitico per le emittenti nazionali. Allegato 3

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