Circolare n. 14 del 27/03/2009 – Definizione di materiale pornografico e di trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare, nonché relative disposizioni di carattere fiscale

0
871

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009, sono stati introdotti una serie di provvedimenti rivolti a disincentivare le produzioni pornografiche e lo sfruttamento della credulità popolare, soprattutto con provvedimenti di natura fiscale.

La pubblicazione del Dpcm in G.U. rende esigibile il supplemento di tributo pari al 25% del reddito sui prodotti “in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti nonché sulle emittenti che le trasmettono” secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 466 della legge 266/05. Supplemento di tributo che andrà pagato già con riferimento al periodo d’imposta 2008, così quanto disposto dal Dl 185/08 (poi convertito nella legge 2/09).
Il provvedimento in oggetto, inoltre, determina le definizioni di “materiale pornografico” e trasmissioni volte a sollecitare la “credulità popolare” già contenute nel decreto-anti crisi.
Per “materiale pornografico” si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti.
Per “trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare” si intendono le trasmissioni, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico dell’utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma corrisposta in relazione alla prestazione, nell’ambito della trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.
In virtù di questo provvedimento, i soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione del materiale pornografico, nonché le emittenti che effettuano “trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento”, con particolare riferimento ai programmi di magia e cartomanzia, provvederanno alla compilazione di un apposito prospetto della dichiarazione relativa all’imposta sui redditi.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome