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Circolare n. 09 del 03/02/2004 – Riforma diritto societario, cooperative

Egregio cliente,

nella presente circolare esplicheremo il nuovo trattamento delle cooperative in relazione al numero dei soci ed al concetto di mutualità prevalente.

In relazione al numero dei soci l’art. 2522 del codice civile prevede che: “per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata…. omissis”. Il precedente articolo 2519 prevede che: “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della società per azioni. L’atto costituivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiori a venti ovvero con uno stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro”.

Ulteriore elemento di riferimento è l’art. 111-septies dell’ultima parte delle disposizioni attuative al codice civile che prescrive che le piccole società cooperative devono: “trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall’art. 2522 del codice civile”.

Tanto premesso sembra evidente che risulta possibile mantenere in vita o costituire cooperative con meno di 9 soci a condizione che gli stessi siano tutte persone fisiche e che vengano adottate le norme sulle società a responsabilità limitata in relazione al funzionamento. L’adozione di detta disciplina non incide sullo scopo mutualistico della cooperativa che non viene quindi snaturata, ma va ad incidere esclusivamente sull’organizzazione e sul funzionamento della società.

Maggiore complessità vi è per quelle cooperative che, con meno di nove soci, hanno un attivo patrimoniale superiore ad un milione di euro. In questo caso riteniamo che, per la prevalenza della norma speciale sulla norma generale, vadano adottate le norme di funzionamento sulla società a responsabilità limitata.

In relazione al concetto di mutualità prevalente, secondo le nuove disposizioni dell’art. 2511 c.c. sono società cooperative a mutualità prevalente “quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci”. I criteri per la definizione della prevalenza sono precisati al successivo articolo 2513 che prevede: “Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9; c) il costo della produzione dei servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti…. omissis”.

Ricordiamo, ancora che l’art. 223 – sexiesdecies, comma 1, attuative transitorie prevedono che: “Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle Attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo, sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente”. Ed infine l’art. 2514 prevede che “Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti e rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria”.

Non vi è dubbio che l’albo nazionale subentri sotto il profilo funzionale all’iscrizione all’albo prefettizio. Il non possesso dei requisiti di mutualità prevalente viene sanzionato di fatto con la non iscrivibilità all’albo nazionale. Ora, è chiaro che la mancata iscrizione all’albo determina l’esclusione dal diritto ai benefici fiscali previsti per le cooperative. In realtà, a nostro avviso, la mancata iscrizione potrebbe determinare ulteriori conseguenze in relazione ai contributi all’editoria. Ciò perché, sotto l’aspetto sostanziale, i contributi alle cooperative sono nell’intenzione del legislatore, accordati per premiare lo spirito cooperativistico dei lavoratori dell’impresa.

Ciò è sicuramente vero per le cooperative giornalistiche costituite ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 416 del 1981, laddove la stessa prevede come requisito l’iscrizione all’albo prefettizio. Pare evidente che detto requisito sottintenda l’erogazione dei contributi al rispetto delle norme in tema di cooperazione. Per tale ragione, in via analogica, l’iscrizione all’albo nazionale di nuova istituzione dovrebbe essere presupposto per l’ammissione a contributo.

Discorso diverso potrebbe essere fatto per le cooperative editrici di giornali organo di movimento politico, costituite ai sensi dell’art. 153 della legge n. 388/00. Ciò in quanto nella legge e nel regolamento di attuazione non vi è alcun riferimento esplicito all’albo prefettizio. Quindi, laddove non prevalesse una interpretazione restrittiva da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Editoria, l’iscrizione all’albo (ed i relativi obblighi in termini di rispetto dei criteri di mutualità prevalente) non è obbligatoria.

Chiaramente siamo di fronte ad una disciplina nuova in fase di prima attuazione con i relativi problemi applicativi. Nelle more, è fondamentale valutare con attenzione i profili dianzi individuati. Ricordiamo, inoltre, che entro il prossimo mese di giugno dovrebbe essere emanato il decreto di attuazione del Ministero delle attività produttive.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

editoriatv

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