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Circolare n. 08 del 15/01/2003 – Agevolazioni creditizie di cui all’art. 6 e 7 della legge 62/2001

Egregio editore,

torniamo sull’argomento delle agevolazioni creditizie e di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 62/2001.

Ricordiamo che, in sostanza, le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi in c/interessi sui finanziamenti, della durata di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all’attività bancarie.

Esiste un duplice regime: il primo, semplificato, con procedura automatica per i finanziamenti a procedura c.d. automatica ed uno più complesso per i finanziamenti a procedura c.d. valutativa.

I primi sono concessi per investimenti inferiori a 516.456,90 € ed i secondi per importi compresi tra il predetto limite e 15.493.706,97 €.

Procedura automatica:

Il progetto deve essere realizzato entro due anni dall’ammissione al beneficio o deve riguardare spese sostenute nell’anno antecedente la presentazione della domanda.

Le risorse disponibili sono pari a 15 milioni di euro.

Procedura valutativa:

Come per la procedura automatica, il progetto deve essere realizzato entro due anni dall’ammissione al beneficio o deve riguardare spese sostenute nell’anno antecedente la presentazione della domanda.

Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro.

Possono presentare domanda le seguenti tipologie di imprese:

le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese che svolgono attività di edizione, stampa, produzione e distribuzione di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico o elettronico nonché le emittenti radiotelevisive;
le imprese che effettuano in modo esclusivo o prevalente la commercializzazione del prodotto editoriale, ivi comprese le librerie e le edicole di giornali;
le imprese editrici di giornali all’estero di cui all’art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Possono, inoltre accedere alle agevolazioni le imprese che svolgano più attività previste nel ciclo di produzione editoriale. Qualora svolgano anche altre attività, diverse da quella editoriale, tali attività devono essere espressamente indicate nella domanda.

I requisiti soggettivi sono i seguenti:

essere iscritte alla C.C.I.A.A.;
non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
aver svolto da almeno un anno attività editoriale;
essere iscritte al R.O.C. (Registro degli operatori di comunicazione), trattandosi di soggetti obbligati, e essere in regola con i relativi adempimenti previsti dalla legge n. 416 del 1981;
essere in regola con i versamenti previdenziali in favore dei dipendenti;
essere in regola con la normativa antimafia.
Le iniziative ammissibili devono soddisfare i seguenti requisiti:

avere ad oggetto progetti o programmi realizzabili con finanziamento superiore ad euro 516.456,89 (pari ad un miliardo delle vecchie lire);
essere realizzate entro i due anni successivi alla concessione delle agevolazioni di credito di cui al presente avviso;
essere finalizzate alla ristrutturazione tecnico-produttiva, all’ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all’installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; al miglioramento della distribuzione; alla formazione professionale.
I criteri di valutazione sono i seguenti:

a)tipologia degli investimenti;

b)tempi di realizzazione degli investimenti;

c)coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi produttivi previsti, così come emergono dai dati economico-finanziari, dal bilancio e dal piano finanziario per la copertura degli investimenti;

d)congruità delle spese previste ed eventuale adozione di provvedimenti di limitazione e/o di esclusione;

e)validità degli obiettivi di sviluppo aziendale, delle prospettive di mercato e della redditività indicati dall’impresa anche nelle proiezioni economico-finanziarie conseguenti alla realizzazione dell’iniziativa.

Per ambedue le procedure, le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2003.

Ricordiamo che per dette agevolazioni è previsto il c.d. regime a sportello per cui è importante il momento di presentazione delle domande.

Segnaliamo, inoltre, che le agevolazioni in oggetto non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso con il credito d’imposta di cui all’articolo 8 della legge.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

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