Circolare n. 07 del 03/02/2009 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del XIV Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della Regione indette per i giorni 15 e 16 febbraio 2009

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 1/09/CSP, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 2 febbraio 2009, sono state divulgate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Sardegna, indette per i giorni 15 e 16 febbraio 2009.

Le disposizioni in esame si applicano esclusivamente alle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica, negli ambiti territoriali nei quali è prevista la consultazione elettorale.
Le disposizioni del presente provvedimento, già efficaci in data odierna, saranno valide sino a tutto il 16 febbraio 2009.

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato (allegato 1) pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali entro sabato 7 febbraio.
Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

Il comunicato preventivo deve essere ben evidenziato sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare:
a) le condizioni generali dell’accesso;
b) l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato il documento analitico, consultabile su richiesta.
Il documento analitico (allegato 2) deve contenere:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
d) nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali.

I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati, in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

La disciplina in oggetto non si applica agli organi di partito o di movimenti politici.
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

In particolare, è previsto che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste sono tenute a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.

Sondaggi politici ed elettorali
Ricordiamo che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

allegato 1

allegato 2

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