Circolare n. 03 del 10/01/2003 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e adempimenti connessi

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Egregio editore,

La informiamo, con la presente, che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 404/02/CONS recante “modifiche alla delibera n. 236/01/CONS” ha modificato il regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”.

In particolare:

sono state introdotte nuove disposizioni per le società quotate in borsa;
è stata aggiornata la nozione di imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
sono stati sostituiti modelli 1/REG (relativo alla richiesta di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione) e 8/REG (relativo alle imprese radiotelevisive servite da imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi);
è stato introdotto l’obbligo, per i soggetti che editano pubblicazioni cartacee e telematiche, di trasmettere – entro il 30 giugno di ogni anno – i dati relativi alla composizione dell’organo amministrativo (secondo il modello 4 REG) e alle testate edite (secondo il modello 9.1/REG).
Ricordiamo, inoltre, che resta fermo l’obbligo – per i soggetti che editano quotidiani – di trasmettere, entro il 15 febbraio di ogni anno, i dati di tiratura relativi all’anno precedente (secondo il modello T) così come disposto dalla delibera n. 129/02/CONS recante “Informativa Economica di Sistema”. Pertanto, Vi invitiamo a trasmetterci a stretto giro detti dati.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

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