CASSAZIONE, NON E’ REATO DI STAMPA CLANDESTINA IL GIORNALISTA CHE PUBBLICA UN GIORNALE INFORMATICO NON REGISTRATO

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La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 23230 del 10 maggio 2012, ha annullato la condanna, per stampa clandestina, di un giornalista che aveva pubblicato, su un sito internet, un giornale di informazione civile senza aver eseguito gli adempimenti di registrazione, prescritti per legge, presso la Cancelleria del Tribunale competente.
La questione è interessante e merita di essere approfondita. Per comprendere le ragioni sottese al provvedimento reso dai giudici di legittimità, occorre riassumere sinteticamente i punti fondamentali della disciplina normativa attinente alla stampa.
Secondo quanto prescritto dall’articolo 1 della legge n. 47 del 1948, sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione. Ai fini della sussistenza, in senso giuridico, del prodotto stampa necessitano, quindi, due condizioni: a) un’attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività. Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
La pubblicazione di un giornale o altro periodico, senza che sia stato eseguito tale adempimento, integra il reato di stampa clandestina. Stando così le cose, la Cassazione ha esaminato se detta disciplina “generale” possa essere applicata al nuovo prodotto “media” costituente il giornale informatico diffuso in via telematica ed è giunta ad una risposta negativa per diverse ragioni.
In primo luogo, per i giudici di legittimità, il giornale telematico non sarebbe in possesso delle due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa consistenti, come visto, in un’attività di riproduzione tipografica e nella destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
Ancora, il legislatore avrebbe introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria. Secondo quanto disposto dalla normativa in materia, difatti, la registrazione della testata editoriale telematica risulta obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
Da qui la non imputabilità, al giornalista, del reato di stampa clandestina. Secondo la Corte di Cassazione, estendere al giornale on line l’obbligo di registrazione significherebbe, difatti, riconoscere, al legislatore, la possibilità di colmare una lacuna della normativa penale con una “interpretazione analogica in malam partem”. Renderebbe, cioè, applicabile, all’imputato, una norma, non dettata per il suo caso, ma a lui sfavorevole; principio, questo, assolutamente vietato dall’ordinamento giuridico italiano.
I giornalisti che hanno pubblicato un giornale telematico senza provvedere alla sua registrazione potranno, allora, stare tranquilli: non hanno commesso il reato di stampa clandestina.

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