CASSAZIONE: ILLEGITTIMO SEQUESTRO DOCUMENTO DAL SITO SE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

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Il documento pubblicato da Vicenzapiu.com sul caso Cis era di rilevante interesse pubblico e, di conseguenza, non vi erano i presupposti per porlo sotto sequestro, come invece fece la Procura di Vicenza nel marzo del 2011, con provvedimento poi convalidato dal Gip. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 22000/12 con la quale è stato confermato il successivo dissequestro deciso dal Tribunale del riesame di Vicenza.

Secondo i giudici della Suprema Corte quel documento non trattava di fatti privati del senatore Alberto Filippi, ma di questioni la cui diffusione rientra “nell’interesse conoscitivo di un ampio settore della comunità di quel territorio, con possibili ulteriori proiezioni al di fuori di esso”.

I fatti risalgono alle prime settimane del 2011: l’allora senatore leghista, oggi uscito dal Carroccio e finito nel gruppo Cn-Forza Sud, chiese e ottenne la rimozione di una parte del reportage sul caso Cis: i magistrati vicentini, infatti, ravvisarono un’ipotesi di reato precisa, quella della rivelazione di documentazione riservata, in quanto il documento pubblicato era una lettera inviata da Filippi al presidente degli industriali di Vicenza. Il Tribunale del riesame dispose quindi il dissequestro del documento e il pm Sandro Severi fece ricorso in Cassazione che ha confermato la correttezza del comportamento tenuto dal direttore di Vicenzapiù, Giovanni Coviello e dal giornalista Marco Milioni con sentenza emessa lo scorso gennaio, le cui motivazioni sono state rese note nei giorni scorsi.

La Suprema Corte scrive: “Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite ( n. 259302 del 29.5.08, rv 230692) e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “ in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Nella specie non ricorre né una ipotesi di violazione di legge né un’ipotesi di apparenza della motivazione.

Nel caso in esame, il tribunale ha compiuto una corretta e razionale delimitazione della nozione di notizia di interesse pubblico, in essa inserendo le notizie aventi ad oggetto i fatti concernenti la vita politica nazionale e locale, da intendersi gestione e tutela degli interessi di una comunità operante in aree del territorio, conflitti tra i titolari di questi interessi, contrasti di opinioni, polemiche sui modi, cadenze e censure nella diffusione delle idee dei consociati. Proprio in quest’ultimo terreno è da inquadrare il contenuto della missiva che il senatore Filippi, in qualità di membro dell’Associazione Industriali di Vicenza –proprietaria del quotidiano “Il Giornale di Vicenza”- ha indirizzato al presidente di quella associazione, Roberto Zuccato. Rendendo spunto dall’omessa diffusione, da parte del quotidiano (“il nostro giornale”), della sua nomina a vice presidente della terza commissione del Senato, il senatore ha censurato una generale forma di tacita censura sugli eventi della propria vita di uomo politico, definendola propriamente “trattamento scandaloso e disdicevole oltre che fazioso ed irrispettoso da sempre riservatomi dal direttore”. Con ironico sarcasmo, il senatore auspica che gli sia concesso “l’onore” di essere inserito tra i personaggi a cui il quotidiano dedica articoli, comunicati, commenti.

Questa insidiosa forma di censura su comportamenti e parole di un uomo politico, da parte di un quotidiano “amico”, gli interessi e i contrasti che ne costituiscono la fonte appartengono sicuramente al terreno della vita politica di Vicenza, comune del vitale Nord-Est italiano. È di immediata evidenza che la diffusione della correlata notizia rientra nell’interesse conoscitivo di un ampio settore della comunità di quel territorio, quindi, che la motivazione dell’ordinanza del tribunale di Vicenza è tutt’altro che inesistente o apparente”.

Il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, Gianluca Amadori, commenta con favore il pronunciamento della Cassazione che “ha riconosciuto la legittimità dell’operato dei giornalisti e l’estrema importanza del loro lavoro nel momento in cui hanno reso pubblico un documento di rilevante interesse pubblico, nel pieno esercizio del diritto di cronaca”.

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