Bonus investimenti pubblicitari. Le novità del Decreto attuativo

0
1852

In base alle novità che emergono dal testo, il bonus pubblicità spetta solo per gli investimenti incrementali rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, quindi esclude le nuove imprese che hanno aperto in corso d’anno; nel caso di superamento delle risorse stanziate, la ripartizione avviene su base proporzionale con determinati limiti; l’incrementato del credito d’imposta al 90% per microimprese e PMI resta sospeso perchè subordinato al via libera UE. L’agevolazione fiscale per la spesa pubblicitaria 2018 consiste in un credito d’imposta al 75% suugli investimenti incrementali almeno dell’1% rispetto all’anno precedente (in riferimento al medesimo mezzo di informazione). Per quanto riguarda le campagne pubblicitarie effettuate fra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017, il riferimento è l’analogo periodo del 2016. Viene dunque recepita la contestazione del Consiglio di Stato: niente bonus pubblicità se non c’è una base storica su cui misurare l’incremento minimo dell’1%.
Il bonus pubblicità è utilizzabile da tutte le imprese e lavoratori autonomi (indipendentemente da natura giuridica, dimensioni aziendali, regime contabile), e dagli enti non commerciali. In tutti i casi, è necessaria l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a, regola numero 5, della legge 249/1997, oppure al Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 47/1948.
Il bonus pubblicità è utilizzabile da tutte le imprese e lavoratori autonomi (indipendentemente da natura giuridica, dimensioni aziendali, regime contabile), e dagli enti non commerciali. In tutti i casi, è necessaria l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a, regola numero 5, della legge 249/1997, oppure al Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 47/1948. La misura è finanziata con 20 milioni per gli investimenti 2017 e 42,5 milioni per il 2018, per un totale di 62,5 milioni. Un altro rilievo della giustizia amministrativa riguardava la necessità di descrivere meglio i criteri di ripartizione delle risorse nel caso di superamento degli stanziamenti annuali previsti. Il decreto specifica che si procede a una ripartizione proporzionale, con un tetto pari al 5% delle risorse annue destinate a giornali e periodici e al 2% di quelle previste per le emittenti radiotelevisive. Il bonus pubblicità non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, si utilizza esclusivamente in compensazione con modello F24 presentato telematicamente, si indica nella dichiarazione dei redditi relativa alla maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e in quelle successive fino a quando ne è consentito l’utilizzo. La domanda si presenta tutti gli anni nel mese di marzo. Entro la fine di aprile il ministero dell’Editoria pubblica l’elenco dei soggetti richiedenti con la ripartizione delle risorse. Solo per il 2018, la comunicazione telematica si presenta a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome