Decreto antiriciclaggio: arriva la correzione.
La normativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di denaro con sospetta provenienza illecita (D.Lgs. 231/2007), è stata, infatti, modificata.
Il decreto legislativo 169/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 ottobre, ha cambiato l’articolo 23 del dispositivo, inerente l’obbligo di astensione del professionista qualora risulti impossibile effettuare un’adeguata verifica della clientela.
In tal modo, l’obbligo di astensione non riguarderà più solo il caso in cui, al momento dell’instaurazione del rapporto, non siano stati rispettati gli obblighi di adeguata verifica della clientela (stabiliti dall’articolo 18, comma 1, lettere a e b del decreto 231/2007), bensì anche l’eventualità in cui, in relazione ad un rapporto già in essere, non sia possibile rispettare gli stessi.
In tal caso, il soggetto tenuto ex lege all’antiriciclaggio sarà sottoposto all’ulteriore vincolo di restituzione del denaro al cliente tramite bonifico, nonché all’onere di indicare, alla controparte bancaria, che le somme sono state restituite per l’impossibilità di proseguire il rapporto nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
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