Categories: Giurisprudenza

AGENDA DIGITALE: COSA DOVREBBE CAMBIARE DA GENNAIO 2013

Il 2012 si chiude con la sospirata conversione in legge del Dl Sviluppo Bis. Dal 2013 ci si attende che le norme programmatiche contenute nell’Agenda Digitale vengano attuate dagli organi di Stato. Già da gennaio si dovrà fare sul serio.
A cominciare dalla pubblicazione dei dati della Pubblica Amministrazione, che dovrebbe avvenire proprio da inizio anno. Quello degli open data è un tema spinoso, soprattutto in relazione all’uso commerciale degli stessi. Nei fatti i dati della PA non garantiscono solo apertura e trasparenza, ma possono anche essere fonte di sviluppo economico. Si pensi alla creazione di applicazioni con l’ausilio di tali informazioni. L’Agenda Digitale distingue i dati che verranno pubblicati gratuitamente da quelli assegnabili tramite licenza libera. Ma anche questi ultimi non saranno inaccessibili, dal momento che per usufruirne basterà corrispondere il costo marginale equivalente alla riproduzione degli stessi. Il problema è alla radice. Manca l’Agenzia per il Digitale, l’organo che da febbraio dovrebbe amministrare questo patrimonio informativo e redigere un’Agenda Nazionale che illustri come valorizzare i dati. Ma l’Agenzia è in alto mare, e il Governo non sembra intenzionato ad occuparsene.
Anche l’art.7, relativo alla trasmissione telematica dei certificati di malattia, dovrebbe essere immediatamente applicato. Le attestazioni digitali riducono i margini di errore rispetto a quelle cartacee, troppo spesso rispedite al mittente dagli enti previdenziali. Con i nuovi certificati è criticabile solo la completezza della diagnosi da parte del medico curante, ma non si corre più il rischio di dover rettificare i documenti per omissione di dati anagrafici.
Nella stipulazione dei contratti della PA, la firma digitale diventa fondamentale per evitare la nullità. Grazie a questo innovativo strumento, mittente e destinatario possono essere sicuri delle rispettive identità. La titolarità della firma digitale è garantita da soggetti, chiamati certificatori, che aggiornano in continuazione i registri delle chiavi pubbliche. I vantaggi che attesta rispetto ad una firma autografa attengono soprattutto alla verifica delle stesse. Per verificare l’apposizione a mano si effettua un confronto con un’altra firma autenticata. La firma digitale è accertata da metodi automatizzati, resi noti dai certificatori.
Per quanto riguarda la giustizia, l’Agenda si propone di ridurre i tempi delle procedure civili rendendo esclusive le notificazioni telematiche.- In questo contesto assume un’importanza rilevante l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), che la parte convenuta deve necessariamente possedere per ricevere la comunicazione. La Pec assicura specifici vantaggi rispetto al tradizionale atto giudiziario, quali la certezza dei contenuti e la tracciabilità del mittente. Non può però garantire l’avvenuta lettura del messaggio dalla parte convenuta. La disciplina risulta comunque coerente con quella relativa alla consegna fisica della notifica, secondo la quale l’atto si intende corrisposto anche quando la parte si rifiuta di riceverlo.
L’indirizzo di Pec è cruciale anche per l’indicazione del domicilio digitale. La norma mira a semplificare i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. I dati inerenti al domicilio digitale saranno conservati in un’Anagrafe Nazionale (ANPR), che opererà di comune accordo con le Anagrafi comunali.
Il nodo fondamentale da sciogliere, come sottolineato anche da Assintel (associazione aderente a ConfCommercio), è il destino dell’Agenzia per il Digitale. Formalizzare la nomina di Agostino Ragosa, rendere trasparenti i suoi membri, chiarirne le competenze. Sono i tre comandamenti da seguire per evitare che l’Agenda Digitale si trasformi in una grande occasione mancata.

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