Come funziona una cooperativa giornalistica: soci, dipendenti, mutualità e governance

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Dopo aver chiarito il ruolo della cooperativa giornalistica nel sistema dell’editoria, proseguiamo la nostra guida analizzando il funzionamento concreto, soffermandosi sulla sua struttura interna, sulla composizione dei soci e sulle regole di governance.

La cooperativa giornalistica è disciplinata dall’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e, limitatamente per l’accesso ai contributi, dall’articolo 4 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

In premessa, si evidenza che la sovrapposizione tra questi due articoli genera alcuni problemi applicativi che verranno man mano evidenziati.

Il primo elemento che caratterizza la cooperativa giornalistica è la sua natura mutualistica. La mutualità prevalente è disciplinata dagli articoli 2512 e seguenti del Codice civile.

La cooperativa giornalistica è tipicamente una cooperativa di produzione di lavoro, in quanto lo scambio mutualistico si realizza attraverso le prestazioni lavorative prestate dai soci.

Concretamente, quindi, il presupposto funzionale, da verificarsi anno per anno, è che il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50 per cento del costo complessivo del lavoro.

Sicuramente il costo del personale di cui al punto B.9 del conto economico va qualificato come costo del personale. A nostro avviso, nella determinazione della mutualità prevalente andrebbero anche conteggiate le prestazioni di lavoro autonomo strettamente inerenti la produzione, come, a titolo meramente esemplificativo, i collaboratori.

Come detto, la mutualità prevalente è un requisito che va analizzato anno per anno. Comunque, è necessario che la mutualità prevalente venga esplicitamente richiamata anche nello statuto sociale come diremo meglio nel successivo capitolo dedicato alle norme statutarie che caratterizzano questo tipo di società.

Ricordiamo, inoltre, che le cooperative giornalistiche devono essere iscritte all’Albo delle società cooperative previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Un secondo elemento centrale riguarda la composizione della base sociale.

Non tutti possono essere soci di una cooperativa giornalistica. Infatti, in questo tipo di società, i soci devono essere in prevalenza giornalisti. Possono, inoltre, essere soci anche poligrafici e grafici editoriali.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria in una propria faq ha escluso i giornalisti praticanti tra i possibili soci di una cooperativa giornalistica. Ciò in quanto non vengono considerati giornalisti, mancando il requisito dell’iscrizione all’albo. Non condividiamo questa prospettiva, in quanto i giornalisti praticanti sono iscritti in una sezione dell’albo dei giornalisti e il loro rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto nazionale dei giornalisti. E la loro figura è disciplinata dall’articolo 33 dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69. In questa direzione c’è anche un parere dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Comunque, visto che è il Dipartimento ad erogare i contributi e eventuali divergenze sfociano in contenziosi consigliamo sempre di verificare la presenza di praticanti tra i soci.

Mentre per i giornalisti la qualifica professionale ritrova definizione in una legge, più complessa è la qualificazione dei poligrafici e dei grafici editoriali. A nostro avviso rientrano in questa categoria le figure professionali assunte con il contratto nazionale di settore e che svolgono le attività residuali per pubblicare il giornale.

L’inquadramento nell’ambito del contratto collettivo di settore costituisce, infatti, un criterio oggettivo e verificabile che consente di individuare i soggetti effettivamente inseriti nell’organizzazione editoriale, evitando che persone estranee alla cooperativa possano qualificarsi arbitrariamente come poligrafici o grafici editoriali al solo fine di partecipare alla compagine sociale.

In tale prospettiva, si segnala che più puntualmente l’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, tuttora in vigore, prevede che “Gli statuti possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore”. Quindi, a nostro avviso, la qualifica di poligrafico o di grafico editoriale è subordinata all’assunzione da parte della cooperativa stessa con il contratto nazionale di lavoro.

Ciò perché si raggiunge anche l’obiettivo primario della norma che è quello di evitare che soggetti esterni alla cooperativa possano condizionarla senza avere la qualifica di giornalisti o senza lavorare all’interno della società.

Non possono essere soci società giuridiche con l’unica eccezione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità e i limiti previsti dagli articoli 4 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Un ulteriore profilo distintivo riguarda il capitale sociale e le modalità di partecipazione alle decisioni.

Nelle cooperative, il capitale è variabile – e, infatti, eventuali variazioni dello stesso non sono soggette a comunicazioni al Registro delle imprese. Ciò che conta è la persona del socio e il suo rapporto con l’attività svolta.

Questo principio si riflette nella regola “una testa, un voto”, in base alla quale ogni socio partecipa alle decisioni assembleari indipendentemente dal capitale conferito.

La gestione della cooperativa giornalistica è affidata agli organi sociali, che operano secondo regole che, pur richiamando quelle delle società di capitali, presentano alcune peculiarità.

Ai sensi dell’articolo 2542 del Codice civile l’organo amministrativo deve essere formato sempre da un consiglio di amministrazione composto da almeno 3 soggetti. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci.

Lo statuto può prevedere, comunque, che tutti i componenti del consiglio di amministrazione vengano scelti tra i soci.

L’assemblea dei soci rappresenta il luogo in cui si formano le decisioni fondamentali, mentre l’organo amministrativo è chiamato a gestire l’attività quotidiana della società.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il ruolo dell’organo amministrativo nella selezione e nell’ammissione dei nuovi soci, che consente di mantenere la coerenza della base sociale con le finalità mutualistiche della cooperativa.

Accanto alla struttura societaria, la disciplina delle cooperative giornalistiche prevede una serie di requisiti funzionali che devono essere rispettati, in particolare ai fini dell’accesso ai contributi pubblici.

Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 richiede, infatti, che la cooperativa sia caratterizzata da una prevalenza effettiva dei giornalisti, non solo sul piano formale, ma anche sotto il profilo organizzativo e lavoristico.

In questa prospettiva, assumono rilievo elementi quali:

  • la mutualità prevalente, di cui abbiamo già parlato;
  • la presenza, nella compagine sociale, di una quota significativa dei giornalisti dipendenti;
  • l’utilizzo prevalente di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  • il rispetto di specifici limiti alla partecipazione al capitale sociale e alla possibilità di detenere partecipazioni in altre cooperative editoriali.

Approfondiamo ora il rapporto tra soci della cooperativa e dipendenti della stessa.

Come detto, tutti i soci devono essere giornalisti e/o grafici. E la presenza dei primi deve essere prevalente rispetto a quella dei grafici. In altri termini e a titolo esemplificativo, nell’ipotesi di 5 soci almeno 3 devono essere giornalisti. Se, invece, i soci fossero 6 i giornalisti dovrebbero essere almeno 4.

Dal lato dei dipendenti esistono altri due vincoli. Il primo, limitatamente alla possibilità di accedere ai contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è l’assunzione di almeno 3 dipendenti, di cui 2 giornalisti nell’ipotesi di periodici; di almeno 5 dipendenti di cui 3 giornalisti. Il secondo vincolo, invece, si applica a tutte le cooperative che vogliono, anche ad altri fini, essere inquadrate come cooperative giornalistiche. Infatti, è necessario che almeno il 50 per cento dei giornalisti assunti con clausola di esclusiva siano soci della cooperativa.

Si tratta di norme di funzionamento che, quindi, devono essere riscontrate in ogni fase di vita della cooperativa e il cui obiettivo è che i soci lavorino effettivamente nella cooperativa e che i dipendenti partecipino attivamente alla vita della cooperativa, acquisendo la qualifica di soci.

Infatti, è necessario che almeno il 50 per cento dei giornalisti assunti con clausola di esclusiva siano soci della cooperativa. Si tratta di un requisito funzionale che deve sussistere costantemente e non soltanto al momento della costituzione della cooperativa.

Si tratta di condizioni che non riguardano soltanto la forma della società, ma il suo funzionamento concreto e che sono finalizzate a garantire che la cooperativa sia effettivamente espressione del lavoro giornalistico e non uno strumento meramente formale.

Una norma spesso dimenticata è quella prevista dall’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, tuttora in vigore, che prevede che tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative (quindi sia consiglio di amministrazione che collegio sindacale) debbano avvenire con voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Il presente è il secondo di una serie di articoli che verranno poi riuniti in un’unica guida che consentirà al lettore di approfondire sia da un punto di visto teorico che da un punto visto pratico le cooperative giornalistiche.

Nei prossimi articoli analizzeremo nel dettaglio quali sono i requisiti per la sua costituzione e quale ruolo essa assume nel sistema dei contributi pubblici all’editoria.

Nel prossimo articolo esamineremo, quindi, quali sono le clausole fondamentali dello statuto di una cooperativa giornalistica e quali errori devono essere evitati nella sua redazione.

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