Legge 10 dicembre 1993, n. 515

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 Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1) (2) (3) (4).

(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(3) Vedi la L. 22 febbraio 2000, n. 28.
(4) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare del Ministero dell’Interno 15 aprile 2009, n. 16

(Omissis).

ARTICOLO N.1
Accesso ai mezzi di informazione .

1. Non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l’accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l’imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
[2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell’ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l’accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale.] (1)
[3. Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l’attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all’ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale.] (2)
[4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dell’art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.] (3)
5.Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell’art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (4).
5 -bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (5).
(1) Comma abrogato dall’articolo 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
(2) Comma abrogato dall’articolo 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
(3) Comma abrogato dall’articolo 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
(4) Comma modificato dall’articolo 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 13 maggio 1999, n. 131.

ARTICOLO N.2
Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.

[1. Dalla medesima data di cui all’art. 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:
a ) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b ) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c ) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.
2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.
3. Le disposizioni dell’art. 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO N.3
Altre forme di propaganda.

1. Dalla medesima data di cui all’articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell’autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall’articolo 7.

ARTICOLO N.4
Comunicazioni agli elettori.

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l’elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

ARTICOLO N.5
Divieto di propaganda istituzionale.

[1. E’ fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorchè inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO N.6
Divieto di sondaggi.

[1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.
2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a ) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b ) committente ed acquirenti;
c ) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
d ) domande rivolte;
e ) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
f ) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
g ) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
h ) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO N.7
Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (1) (2).
2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (3).
3. Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’art. 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.
4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell’intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l’importo o il valore di 20 milioni di lire.] (4)
5. Al terzo comma dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) al primo periodo, dopo le parole: “cinque milioni di lire” sono inserite le seguenti: “, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso”;
b ) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati”;
c ) al secondo periodo, le parole: “La disposizione non si applica” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano”.
6. La dichiarazione di cui all’art. 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’art. 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all’importo di cui all’articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate (5).
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell’ultima proclamazione (6).
8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell’interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso.
(1) A norma dell’articolo 8, comma 4, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui al presente comma, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 7, comma 1 del D.P.R. 104/2003 medesimo.
(2) Comma sostituito dall’articolo 3- ter, comma 1, lettera a), del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1. Le cifre indicate nel presente comma erano state rivalutate all’anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, rispettivamente, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585, per effetto dell’art. 2, d.m. 23 febbraio 2001.
(3) Comma sostituito dall’articolo 3- ter, comma 1, lettera b), del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1.
(4) Comma modificato dall’articolo 3- ter, comma 1, lettera c), del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1.
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 672, successivamente dall’articolo 3- ter, comma 1, lettera d), del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 e da ultimo dall’articolo 11, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 96. Vedi anche l’articolo 13, comma 7, della medesima Legge n. 96 del 2012.
(6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

ARTICOLO N.8
Obblighi di comunicazione.

[1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l’esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonchè al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all’art. 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO N.9
Contributo per le spese elettorali.

[1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell’individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all’atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L’ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale.] (1)
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e’ ripartito su base regionale. A tal fine il fondo e’ suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e’ ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresi’ alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti (2).
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e’ ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto (3).
(1) Comma abrogato dall’articolo 39-bis, comma 3, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 1, lettera a), della Legge 6 luglio 2012, n. 96.
(3) Comma modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dall’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 2002, n. 156, successivamente dall’articolo 39-bis, comma 3, lettera b), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e da ultimo sostituito dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 6 luglio 2012, n. 96.

ARTICOLO N.9 bis
Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all’atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.
2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all’importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale rilevati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (1).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309.

ARTICOLO N.10
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti (1).

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all’elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell’ articolo 7 , non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati (2).
(1) A norma dell’articolo 8, comma 4, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui al presente articolo, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 7, comma 1 del D.P.R. 104/2003 medesimo.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 26 luglio 2002, n. 156 e successivamente sostituito dall’articolo 3-quater, comma 1, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1.

ARTICOLO N.11
Tipologia delle spese elettorali.

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) , compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

ARTICOLO N.12
Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell’elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall’insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (1).
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (2).
2. Per l’effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l’attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell’incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita’ del referto di cui al comma 3 (3).
4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l’Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.
(1) Vedi art. 2, l. 15 luglio 1994, n. 448.
(2) Comma inserito dall’articolo 11, comma 3, lettera a), della Legge 6 luglio 2012, n. 96.
(3) Comma inserito dall’articolo 11, comma 3, lettera b), della Legge 6 luglio 2012, n. 96.

ARTICOLO N.13
Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l’espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l’effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO N.14
Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all’articolo 7 e ne verifica la regolarità.
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all’interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.
4. Qualora dall’esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all’interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
[5. Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all’art. 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

ARTICOLO N.15
Sanzioni.

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell’art. 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l’undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell’efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell’autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all’art. 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (2).
4. In caso di violazione delle norme di cui all’art. 6, comma 1, commessa fino all’apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall’art. 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni (3).
5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’art. 13 della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (4).
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall’art. 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 6, da parte di un candidato [proclamato eletto], il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (5).
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell’art. 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell’accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (6).
11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all’art. 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all’art. 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 7 per i contributi erogabili ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all’art. 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il Collegio della Corte dei conti di cui all’art. 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all’art. 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il Collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall’art. 10, il Collegio della Corte dei conti di cui all’art. 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all’art. 9, il Collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.
17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (7).
18. Il comma 5 dell’art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:
“5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni”.
19. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l’art. 16 della medesima legge n. 689 del 1981. [La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente] (8).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 23, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dal presente articolo, sono ridotte ad un decimo.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 483, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente dall’articolo 1, comma 178, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.
(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.
(6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.
(7) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio 1996, n. 52, (in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 10), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui punisce il fatto previsto dall’art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anzichè con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
(8) Comma modificato dall’articolo 1, comma 483, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente dall’articolo 1, comma 178, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO N.16
Norme finanziarie – Contributo per le elezioni europee.

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all’articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell’ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.
2. In relazione alle spese connesse all’attuazione dell’articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato “capitolo per spese obbligatorie”. Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. A titolo di concorso nelle spese per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.
4. Ai maggiori oneri connessi all’attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.
5. Per i contributi relativi alle spese per l’elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12.

ARTICOLO N.17
Agevolazioni postali.

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l’invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall’amministrazione postale l’inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali (1).
(1) A norma dell’articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono soppresse le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al presente articolo.

ARTICOLO N.18
Agevolazioni fiscali (1).

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali. commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l’aliquota IVA del 4 per cento (2) .
2. Nel n. 18) della tabella A , parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: “materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;”.
(1) A norma dell’articolo 2 bis del D.L. 26 aprile 2005, n. 63 le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo per l-anno 2005 sono estese anche allo svolgimento dei referendum abrogativi.
(2) Comma inizialmente modificato dall’articolo 7 della legge 8 aprile 2004, n. 90 e successivamente dall’articolo 7, comma 5, della Legge 6 luglio 2012, n. 96.

ARTICOLO N.19
Interventi dei comuni.

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
1- bis . Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l’affluenza alle sezioni elettorali (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 1-ter del D.L. 13 maggio 1999, n. 131.

ARTICOLO N.20
Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell’articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell’articolo 1 e dell’articolo 6 e le relative sanzioni previste nell’articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
3. L’art. 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato (1).
(1) A norma dell’articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono soppresse le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al presente articolo.

ARTICOLO N.20 bis
Regolamenti di attuazione.

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l’attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge (1).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448.

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