Circolare n. 35 del 14/12/2005 – Credito di imposta sulle spese per l’acquisto di carta

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Egregio Editore,

con la presente, La informiamo che il 12 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto le modalità di richiesta del credito d’imposta sui consumi di carta per l’esercizio 2005.

La domanda di accesso ai contributi andrà presentata, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2006.

La domanda, da inviare esclusivamente attraverso raccomandata R/R, dovrà contenere:

a) gli elementi identificativi dell’impresa;

b) gli estremi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;

c) l’importo del credito d’imposta spettante ai sensi della successiva lettera d);

d) l’impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall’approvazione, dal quale deve risultare in modo evidenziato, la spesa sostenuta per l’acquisto della carta detraibile ai sensi dell’articolo 4, commi da 181 a 183 della legge n. 350 del 2003.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) l’inerenza delle spese sostenute per l’acquisto della carta nell’anno 2005, alle tipologie di prodotti editoriali non espressamente escluse dal beneficio, ai sensi del comma 183 del predetto articolo 4 della legge n. 350 del 2003. Il comma 183 esclude dal beneficio i seguenti prodotti editoriali: i) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua; ii) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; iii) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; iv) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto; v) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; vi) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; vii) i cataloghi, cioè’ pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; viii) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita’ di autofinanziamento; ix) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché’ di altri organismi, ivi comprese le società’ riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; x) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art.74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; xi) i prodotti editoriali pornografici;

b) l’importo complessivo della spesa agevolabile risultante dall’elenco delle fatture che dovrà essere allegato alla domanda;

c) limitatamente alle imprese editrici di libri, di non essere soggetti tenuti all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;

d) che la spesa per la carta si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana oppure di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;

e) che la spesa sostenuta per l’acquisto della carta è riferita a quella utilizzata nell’anno 2005 per la stampa delle testate e dei libri editi;

f) che l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.

Ricordiamo che il credito d’imposta sulla carta è cumulabile con i contributi previsti dalla legge n. 250/90, come indicato nella circolare n. 2/05 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell’ipotesi di insufficienza dei fondi, gli stessi verranno ripartiti in modalità proporzionale tra gli aventi diritto.

A differenza dell’esercizio precedente, atteso il parere della Commissione Europea riteniamo sia necessario limitare la domanda di contributi alla carta acquistata e consumata. Per tale ragione, è necessario valutare il magazzino al 31.12.2005.

Inoltre, a differenza dell’anno scorso, la circolare in commento ha chiarito che l’obbligo di presentazione del bilancio certificato, dal quale risulti in modo evidenziato la spesa sostenuta per l’acquisto della carta detraibile, è confermato soltanto per le società editrici quotate in borsa. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici non quotate, è stata estesa la forma ridotta di certificazione già prevista per le imprese editrici di libri dalla circolare n. 2 dell’8 febbraio 2005 del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio. Tali imprese, infatti, potranno sottoporre a certificazione i soli costi sostenuti per l’acquisto della carta utilizzata nell’esercizio 2005, in luogo dell’intero bilancio. Anche tale forma ridotta di certificazione dovrà essere eseguita da una società di revisione iscritta nell’apposito albo Consob.

Le imprese interessate alla nostra assistenza nella predisposizione delle domande sono pregate di inviarci, a strettissimo giro, via fax, l’incarico a curare in nome e per conto la predisposizione dell’istanza, trasmettendoci anche a mezzo e-mail – copia di tutte le fatture di acquisto carta scannerizzate ed un prospetto di riepilogo delle stesse (in excel) con indicazione esplicita del numero di fattura, del fornitore, della fornitura di carta, della grammatura e del valore di acquisto al netto di Iva.

Tenuto conto dei tempi ridotti, Vi comunichiamo che il CCE non potrà predisporre la documentazione nell’ipotesi di mancata ricezione, nel termine del 12 gennaio 2006, della lettera di incarico e di tutta la documentazione richiesta.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

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