Circolare n. 29 del 03/10/2005 – Finanziaria 2006 – Contributi per l’editoria

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Egregio Editore,

come previsto ed anticipato, la finanziaria 2006 interverrà sulla normativa in materia di contributi all’editoria. L’intervento, infatti, era atteso a causa dell’incapienza dei fondi a disposizione. Da qui, la ratio di ridurre l’onere a carico dello Stato.

Nel sottolineare che il testo approvato dal Consiglio dei Ministri potrà essere oggetto di possibili integrazioni e variazioni, appare opportuno non sottovalutare quanto in esso previsto. In ogni caso, la portata delle norme è tale da dover immediatamente procedere ad analisi e verifiche individuali per valutare tutti gli atti da compiere per mantenere, se interessati, il diritto ai contributi alla luce della novella legislativa. Si segnala, infatti, che la decorrenza della maggior parte delle nuove disposizioni è fissata al 1° gennaio 2006 mentre, presumibilmente, il testo definitivo della legge sarà approvato, come la consuetudine ci ha insegnato, negli ultimi giorni del mese di dicembre 2005.

La nuova disciplina è contenuta nell’art. 63 rubricato per l’appunto “Contributi per l’editoria”.

Al fine di dare una lettura semplice e corretta delle nuove norme, nel seguito forniremo in grassetto in forma testuale i diversi commi dell’art. 63, seguiti da una nostra breve nota a commento.

Comma 1: I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile. Conseguentemente, qualora le risorse finanziarie iscritte in bilancio non siano sufficienti all’erogazione integrale, i contributi spettanti sono proporzionalmente ridotti fra tutti gli aventi diritto.

Con il comma in oggetto il vincolo, sinora previsto solo per gli organi di partito, del contributo rispetto agli stanziamenti in bilancio viene formalmente esteso a tutte le imprese.

E’ evidente che tale norma determina l’insussistenza di qualsiasi diritto soggettivo da parte delle imprese in presenza di incapienza dei fondi. Riteniamo che tale norma andrà ad incidere in maniera significativa in sede di certificazione del bilancio proprio per l’incertezza circa la determinazione del contributo. Il problema non è da sottovalutare sotto il profilo formale, pur rimanendo immutata la sostanza, in quanto i contributi non rappresentano spese obbligatorie per lo Stato.

Comma 2: A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

I costi per le collaborazioni vengono limitati al 10 per cento dei costi di testata ammissibili. Dalla lettura della norma appaiono esclusi da tale vincolo i costi per service editoriali, i costi per le agenzie di stampa ed i compensi a professionisti. Rileviamo, comunque, che la terminologia collaborazioni, in assenza di ulteriori richiami a norme di legge, è estremamente generica e, pertanto, soggetta ad interpretazioni diverse.

Comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2002, all’ articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter dopo le parole: “i contributi previsti dalla presente legge” sono inserite le seguenti: “, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,”;

b) al comma 2-quater dopo le parole: “della legge 5 agosto 1981, n. 416” sono aggiunte le seguenti: “, con il limite di 310 mila euro e di 207 mila euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11”.

Il primo comma chiarisce che, per le imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena, e tedesca pubblicati nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, il limite del 50 per cento del contributo rispetto ai costi ammissibili si applica prima del calcolo del raddoppio previsto dal comma 11 dell’art. 3 della legge n. 250/90. In altri termini, il contributo rimane, fermo rimanendo i limiti massimi, pari al 60 per cento dei costi ammissibili. Non è chiaro perché tale norma non sia stata prevista anche per tutti gli altri soggetti.

Il secondo comma prevede che ai periodici non si applicano i raddoppi previsti sempre dal comma 11 dell’art. 3 della legge n. 250/90.

Comma 4: A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005 il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a 5 anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

L’anzianità richiesta per maturare il diritto ai contributi passa, per tutte le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2004, da tre a cinque anni. Inoltre, viene prevista, a far data dal 1 gennaio 2005, la decadenza dal diritto ai contributi, con il riavvio del periodo di maturazione del diritto, per i cambi di periodicità avviati a far data dal 1° gennaio 2005.

Comma 5: A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’ articolo 3, commi 2 e 2- quater della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, o poligrafici”.

L’articolo prevede che tutte le cooperative (a nostro avviso anche quelle costituite ai sensi dell’art. 153 della legge n. 388/00) debbano essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti e poligrafici. Sorprende l’assenza dei praticanti. E’ evidente che gli amministrativi non potranno più far parte delle cooperative ammesse a contributo.

Comma 6: Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai predetti contributi.

Il diritto ai contributi a favore delle società partecipate da cooperative e fondazioni viene cristallizzato al 31 dicembre 2005, per cui le imprese che a tale data non avranno maturato tale diritto saranno escluse, per sempre, dal sistema dei contributi.

Comma 7: A decorrere dal 1° gennaio 2006 i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In tal caso tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.

A partire dal 1° gennaio 2006, le imprese che percepiscono i contributi devono essere proprietarie della testata edita. Da una prima lettura della norma, in verità alquanto scarna, si potrebbe evincere che laddove unitamente alla testata edita sia stato locato il relativo ramo di azienda l’acquisto debba riferirsi all’intero complesso aziendale.

Inoltre, sempre dalla stessa data nessuna persona fisica può essere socia di più cooperative giornalistiche, pena la decadenza dal diritto ai contributi per tutte le imprese partecipate dalle medesime persone fisiche.

Comma 8: Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

Il mancato perfezionamento della pratica di domanda di contributi entro un anno dalla domanda viene sanzionata con la decadenza dal diritto ai contributi. Non è chiaro se tale previsione valga a far data dalle domande relative all’esercizio 2005 o assuma valenza retroattiva per le domande relative ad esercizi precedenti.

Comma 9: L’entità del contributo riservato all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

Il contributo a favore dell’editoria per non vedenti viene fissato in ragione di 1 milione di euro all’anno.

Comma 10: Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge n. 62 del 2001 sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.

Viene rifinanziato il fondo per i contributi in conto interessi sui finanziamenti per gli investimenti effettuati dalle imprese editoriali.

Comma 11: Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all’articolo 8 della legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

Viene rifinanziato, retroattivamente e per l’esercizio 2004, il fondo per il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese editoriali.

Comma 12: Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole “L. 200” sono sostituite dalle seguenti: “0,2 euro”.

Il contributo a favore delle associazioni e delle cooperative che editavano periodici nel 1988 e nel 1989 vengono incrementati da lire 200 ad euro 0,2 per copia tirata. E’ evidente che tale previsione implica un aumento di spesa che pare non avere copertura finanziaria.

***

Queste brevi note devono essere viste alla luce dell’iter legislativo che avrà la legge e delle modifiche che la stessa avrà.

Comunque, dal momento che alcune norme determinerebbero cambiamenti strutturali sull’organizzazione societaria ed organizzativa adottata è necessario programmare incontri personali per discutere quanto in commento.

Cordiali saluti.

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