Circolare n. 17 del 18/03/2013 – Legge del 16 luglio 2012, n. 103: pubblicati decreti costi ammissibili edizione cartacea ed edizione telematica

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Lo scorso 11 marzo è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di costi afferenti le edizioni telematiche previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Ricordiamo che la norma prevedeva che il decreto doveva essere approvato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge; il ritardo nell’approvazione del Decreto non modifica, purtroppo, l’efficacia delle nuove disposizioni che valgono, quindi, a valere dall’esercizio 2012, già chiuso.
Le nuove disposizioni in materia di editoria telematica si applicano a tutte le imprese che percepiscono i contributi previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatta eccezione per quelle di cui al comma 3 (fondazioni, cooperative ed enti morali editrici di periodici per le quali è riconosciuto un contributo pari a venti centesimi per ogni copia distribuita).
Il decreto opera una distinzione tra tipologie di costi ammissibili per le imprese che editano la testata esclusivamente in edizione digitale e imprese che, invece, mantengono anche l’edizione cartacea.

Per le prime, i costi ammissibili sono rappresentati da:
a) il costo del personale dipendente nei limiti di euro 120.000 per ogni giornalista assunto e di euro 50.000 per ogni altro dipendente. Per ambedue le categorie, è necessario che la tipologia di rapporto rientri nell’ambito del contratto a tempo indeterminato;
b) il costo per l’acquisto di abbonamenti alle agenzie di stampa; il decreto chiarisce che non rientrano in quest’ambito i costi sostenuti per acquistare servizi consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del sito;
c) il costo per l’infrastruttura tecnologica; nell’ambito di questa categoria rientrano i costi per l’acquisto e l’installazione di hardware e software di base ed applicativo, la spese per la manutenzione ordinaria ed evolutiva della rete, nonché le spese per l’eventuale concessione in locazione di spazio web e registrazione del dominio. L’elencazione delle spese appare di natura esaustiva, per cui qualsiasi costo di questa natura non rientranti nelle fattispecie anzi descritte non sono da ritenersi ammissibili;
d) i costi per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione del sito web, nonché per la gestione ordinaria delle pagine web e della loro alimentazione; in questo caso sembra che ci sia un riferimento generico ai costi che l’impresa sostiene per alimentare i contenuti proposti sul web;
e) i costi per l’installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso e di piattaforme che permettano l’integrazione con sistemi di pagamento digitali.
Chiaramente tutti i costi devono, comunque, essere direttamente connessi all’attività di edizione della testata e, per quelli ad utilità pluriennale, quali i costi di progettazione o di acquisto dell’hardware o del software il costo ammissibile, sarà equivalente all’ammortamento dell’esercizio secondo il principio della competenza.
La misura del rimborso è pari al settanta per cento dei costi ritenuti ammissibili per gli esercizi 2012 e 2013 ed al cinquanta per cento per gli esercizi successivi. Per le testate edite esclusivamente in formato digitale, inoltre, non sussiste, chiaramente, la distinzione tra nazionali e locali.

Per le testate editate sia in formato digitale che cartaceo i costi come individuati per le testate digitali concorrono con quelli sostenuti per l’edizione cartacea (che ricordiamo sono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 i costi per il personale, i notiziari delle agenzie di stampa e i costi per carta, stampa e distribuzione). Per questa tipologia di costi segnaliamo che il decreto del presidente della Repubblica dell’8 marzo 2013 che ha individuato con esattezza i costi ammissibili in relazione alla fornitura di carta ha precisato che laddove la stessa venga fornita direttamente dallo stampatore occorre l’indicazione separata in fattura. Visto che le nuove disposizioni hanno natura retroattiva sollecitiamo gli editori cui la carta viene fornita dal tipografo di fare le necessarie verifiche, al fine di valutare l’ammissibilità del relativo costo.
Il decreto ammette implicitamente la possibilità di fare alcune edizioni cartacee ed alcune telematiche. Laddove la testata sia editata con questa modalità i costi concorrono in proporzione al numero delle rispettive uscite; nell’ipotesi in cui, invece, coesistano le due edizioni i costi concorreranno in relazione alle due diverse tipologie di pubblicazione.
In relazione alla modalità di imputazione dei costi comuni tra le due edizioni, il decreto non esplicita le modalità di imputazione dei costi tra le due tipologie di pubblicazioni. Il problema ci sarà, in particolare, per i costi del personale giornalistico il cui lavoro, presumibilmente, confluirà sia sull’edizione telematica che su quella cartacea. A nostro avviso, e questa sarà la nostra metodologia in fase di elaborazione della bozza di conto economico di testata da sottoporre alla certificazione da parte della società di revisione, laddove i costi non sono esattamente attribuibili all’una o all’altra edizione, si dovrà, sulla base del principio di correlazione tra costi e ricavi, riparametrare gli stessi sulla base dl rapporto tra ricavi dell’edizione cartacea e quella telematica.

In relazione alle modalità di documentazione. il decreto prevede che: a) nell’ipotesi di attività di edizione di più testate, l’impresa deve adottare un sistema di separazione contabile che consenta l’esatta individuazione dei costi e dei ricavi di testata e che l’esistenza di dette procedure deve essere oggetto della relazione di revisione; b) che in sede di rilevazione contabile dei costi occorre adottare sistemi tali che consentano di addivenire ad una rilevazione separata dei costi oggetto di contributo; c) che dal prospetto dei costi si debba desumere con chiarezza anche le modalità di pagamento utilizzate.
In relazione a quest’ultimo profilo segnaliamo che il precedente Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2013 ha previsto che, a partire dal 2012, i costi sono rimborsabili solo se sono stati effettivamente pagati anche nell’esercizio di riferimento successivo a quello di riferimento del contributo. Il pagamento deve avvenire sulla base di strumenti che ne consentano la piena tracciabilità. L’avvenuto pagamento deve essere oggetto di certificazione. Atteso il termine del 30 settembre per presentare l’intera documentazione, a pena di decadenza, dai relativi benefici segnaliamo agli editori che i pagamenti devono avvenire in tempi compatibili con la tempistica delle attività di revisione amministrativa da parte delle società di revisione. Laddove i pagamenti siano solo parziali il rimborso avviene in maniera proporzionale rispetto alle somme effettivamente pagate.
Torneremo a breve con altre circolari ad illustrare le novità introdotte da questi attesi, quanto tardivi, decreti.

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