L’avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio, dispone che all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, «alla pagina 2 l’articolo 1, reca, per mero errore informatico, il comma 5, che pertanto deve ritenersi non pubblicato. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (spending review), all’articolo 1, comma disposto che “All’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso”. Di fatto era stata inserita la cancellazione dell’obbligo di pubblicare, sui quotidiani a tiratura nazionale e locale, gli avvisi relativi agli appalti pubblici. Oggi, con l’avviso di rettifica, tale cancellazione deve ritenersi come “non pubblicata”.
Riportiamo di seguito la sezione del comma 7 dell’art. 66 del dlgs 163/2006 interessata da tali modifiche:
Articolo 66, comma 7, «7. …omissis… Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. …omissis… ».
Manuela Montella
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