Con la sentenza n. 41765/2017 la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l’esercizio abusivo della professione di giornalista comminata un anno fa ad un conduttore radiofonico dalla Corte d’appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano – per aver la violazione dell’art. 348 Cp. La motivazione della condanna si riporta all’aver condotto notiziari radiofonici, esercitando quindi abusivamente la professione di giornalista senza essere iscritto nell’albo dei giornalisti. La Corte di Cassazione ha inoltre confermato, sempre con la medesima decisione, la condanna per stampa clandestina al legale rappresentante dell’emittente in quanto la testata attraverso la quale venivano diffusi notiziari radiofonici non risultava essere iscritta, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 47/1948, nell’apposito registro istituito presso il Tribunale competente.
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