Sanzionati dall’Autorità i bagarini telematici

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Quattro milioni di euro di sanzioni e un mercato che non scompare: il paradosso del secondary ticketing

Con la delibera n. 10/26/CONS del 15 gennaio 2026, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inflitto una sanzione complessiva da oltre 4 milioni di euro alla società Misterticket s.r.l. e al suo legale rappresentante per violazione del divieto di secondary ticketing previsto dalla legge di bilancio 2017

Il provvedimento riguarda 408 eventi di spettacolo e oltre 19.000 titoli di accesso acquistati sul mercato primario e successivamente rivenduti, o comunque collocati, sul mercato secondario a prezzi maggiorati, prevalentemente attraverso la piattaforma Viagogo. L’attività contestata si estende su un arco temporale ampio, dal 2021 al 2024, e presenta caratteri di sistematicità, organizzazione e rilevanza economica impostanti.

Il dato è impressionante, ma non sorprendente. Ed è proprio qui che il caso Misterticket smette di essere una vicenda individuale e diventa un problema politico.

Il fatto accertato e la logica del divieto

L’Autorità ricostruisce un modello di business fondato sull’accaparramento dei biglietti, sulla vendita “allo scoperto” e sulla successiva copertura delle vendite attraverso acquisti massivi sul mercato primario, anche con il supporto di box office compiacenti. Una pratica che l’Autorità definisce senza ambiguità come bagarinaggio sistematico e fraudolento.

Dal punto di vista giuridico, la violazione appare chiara. L’articolo 1, comma 545, della legge 232/2016 vieta in modo generale la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso a eventi di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione, salvo limitate eccezioni per la rivendita occasionale tra privati.

Ma è proprio questo divieto generale, pensato come risposta netta a un fenomeno impopolare, a mostrare qui tutti i suoi limiti.

Quando il divieto incontra il mercato

Il caso Misterticket dimostra che il secondary ticketing non è un effetto collaterale del mercato degli eventi, ma una sua componente strutturale, alimentata da una domanda che eccede sistematicamente l’offerta e da un mercato primario fortemente concentrato.

In questo contesto, il divieto non elimina il fenomeno: lo sposta, lo professionalizza e lo rende più opaco. I piccoli bagarini scompaiono, mentre emergono operatori organizzati, capaci di gestire volumi elevati, piattaforme digitali e rischio sanzionatorio. Il risultato è un mercato meno visibile, ma non meno efficace.

La stessa entità della sanzione – 10.000 euro per ciascuna delle 408 violazioni accertate – segnala implicitamente questa difficoltà. L’Autorità è costretta a ricorrere al cumulo materiale per rendere l’intervento realmente deterrente, trasformando una sanzione amministrativa in una misura di fatto “esemplare”.

Piattaforme globali e enforcement nazionale

Un altro elemento politicamente rilevante è il ruolo delle piattaforme di secondary ticketing. Nel provvedimento, Viagogo compare come snodo essenziale del sistema, già destinatario di numerose sanzioni in passato, ma ancora una volta non direttamente colpito dall’ordinanza ingiunzione.

Il paradosso è evidente: il legislatore nazionale vieta il secondary ticketing; l’Autorità sanziona gli operatori che materialmente operano sul territorio; le piattaforme globali continuano a offrire l’infrastruttura che rende possibile il mercato.

In questo quadro, il richiamo al Digital Services Act resta sullo sfondo, come promessa di un riequilibrio futuro tra responsabilità degli intermediari e poteri delle autorità nazionali. Ma, allo stato, il divario tra ambizione regolatoria e realtà del mercato resta ampio.

Il fallimento silenzioso del proibizionismo

La delibera Agcom è, sotto il profilo istruttorio e giuridico, solida e dettagliata. Ma, letta politicamente, racconta anche un fallimento silenzioso: quello dell’idea che un fenomeno economico complesso possa essere risolto semplicemente vietandolo.

Il secondary ticketing non scompare perché risponde a una funzione economica reale: riallocare biglietti scarsi in presenza di una domanda disposta a pagare di più. Finché questa asimmetria resta, il mercato troverà sempre un modo per aggirare il divieto.

Il rischio, allora, è che il sistema normativo produca un doppio effetto perverso: da un lato sanzioni sempre più elevate, dall’altro un mercato sempre più concentrato e meno trasparente, dominato da pochi operatori capaci di muoversi nella zona grigia tra legalità formale e realtà economica.

Una domanda che resta aperta

Il caso Misterticket solleva una domanda che il legislatore continua a rinviare: il secondary ticketing va eliminato o governato?
La risposta non è giuridica, ma politica. E finché resta inevasa, le Autorità continueranno a inseguire il fenomeno a colpi di sanzioni, mentre il mercato – come spesso accade – continuerà ad andare da un’altra parte.


Articolo scritto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

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